Il PM dell'Aquila, la scienza e i terremoti- (3)
A p. 79 il PM si fa scappare una ammissione importante. Ironizzando sulle (pretese) vaghezze e genericità delle dichiarazioni della CGR, scrive: “immaginiamo gli effetti, in termini di utilità e di incidenza sulle scelte individuali e sulle scelte collettive, di un verbale di riunione (e di collegate dichiarazioni alla stampa), riferita alle ipotesi di rischio proposte (incendio boschivo, attentato terroristico) improntato sugli stessi schemi logici e di ragionamento di quello redatto dalla CGR al termine della riunione del 31.3.2009 a partire dalle frasi ‘improbabile… pur se non si può escludere in maniera assoluta; la situazione è favorevole…’” Lasciamo stare che qui il PM surrettiziamente attribuisce alla CGR una frase (quella sulla “situazione favorevole”) che invece 1) è del solo De Bernardinis e 2) è precedente alla riunione. La cosa importante è che qui il PM dichiara espressamente che quel che la CGR doveva fare, secondo lui, non era fornire alla Protezione Civile un parere scientificamente informato e (in base alla scienza disponibile) veritiero, ma piuttosto fare qualcosa di utile e incidere sulle scelte individuali e collettive. Il PM ha una concezione dei doveri della CGR che non è corrispondente alla legge che costituisce la CGR; la CGR non ha il dovere né il potere di fare alcunché, ma solo quello di dare pareri e fornire consulenza alla Protezione Civile; l’unico appunto che si dovrebbe muovere alla CGR sarebbe, per l’appunto, di aver fornito un parere sbagliato, posto ovviamente che fosse sbagliato. Ma il PM imputa alla CGR di non aver fatto qualcosa di più incisivo – in altre parole, di essersi limitato ad essere un mero organo consultivo interno, di non aver travalicato i limiti delle sue funzioni e di non aver usurpato le funzioni della Protezione Civile.
Veniamo adesso al cuore della memoria del PM. Questi ci aveva lasciato dicendo che la CGR aveva omesso di prendere in adeguata considerazione una serie di indicatori di rischio. Quali sono? Li elenca a p. 80 e ss. Sono: la storia sismica dell’Aquila; lo sciame sismico immediatamente precedente e tuttora in atto a L’Aquila (cita un brano di un documento redatto da una Commissione internazionale del maggio 209, secondo cui “un terremoto può innescarne altri. La probabilità di innesco aumenta con la magnitudine della scossa principale”); le previsioni probabilistiche sul terremoto a L’Aquila (qui cita un certo numero di testi, alcuni dei quali redatti da imputati, secondo cui la probabilità di accadimento di un sisma a L’Aquila erano tra le più elevate d’Italia; ci ritorneremo, ma si noti che queste probabilità erano determinate su un arco temporale piuttosto lungo, da 10 anni in su, e che uno di tali testi quantifica la probabilità del terremoto all’11%); la vulnerabilità degli edifici dell’aquilano (molti edifici erano vecchi e non rispondenti ai criteri antisismici); l’esposizione (cioè il valore complessivo di vite e beni esposti al rischio sismico; secondo il PM, “nella città de L’Aquila… il numero delle vittime in caso di ripetizione del massimo terremoto storico sarebbe di 4.000-4.500”). Dopo aver enunciato questi elementi, il PM rimprovera agli imputati di non averli adeguatamente considerati e di conseguenza di non aver saputo orientare la loro interpretazione nel senso “della prevenzione e della corretta informazione” (p. 98).
Fermiamoci un attimo. Il PM qui sta sostenendo che, se la CGR avesse preso in attenta considerazione questi fattori, avrebbe dovuto giungere a conclusioni diverse da quelle effettivamente emerse nel verbale della riunione del 31 marzo. Ma è vero? Onestamente non sembra proprio. Inoltre, è falso – o in ogni caso, il PM non l’ha provato – che questi elementi non siano stati presi in considerazione dalla CGR. La CGR li ha presi esplicitamente in considerazione; ad es., ha trattato a lungo sia dei precedenti storici, sia dello sciame sismico in atto, sia delle condizioni del patrimonio edilizio aquilano; e in tutti questi casi, ha concluso che il rischio, pur non inesistente, fosse ‘improbabile’. Può darsi che tutte queste siano conclusioni sbagliate; ma il PM dovrebbe provarlo, non limitarsi a darlo per scontato semplicemente in base al fatto che il sisma, in effetti, c’è stato: il giudizio di colpa, infatti, è un giudizio prognostico, cioè da compiere ex ante, mettendosi idealmente al posto degli imputati e vedendo se, facendo correttamente il loro dovere, avrebbero dovuto giungere a conclusioni diverse. In realtà la CGR ha esaminato tutti gli elementi disponibili e ne ha tratto la conclusione che, all’epoca della riunione, sembrava la più solida: la probabilità di un forte sisma c’era sì, ma era bassa. Cosa può opporre il PM? Semplicemente una serie di scritti da cui si evince che il territorio aquilano è fortemente sismico e che, rispetto ad altre zone italiane, il rischio che di lì a dieci-venti anni si verificasse un sisma ad elevata magnitudine era molto più alto: precisamente, pari a circa l’11%. Che, al mio paese (e evidentemente anche a quello degli imputati), è precisamente una bassa probabilità (e si noti che quando la CGR ha qualificato il sisma come “improbabile”, è proprio a questi studi che faceva riferimento). Invece, sbalorditivamente, il PM ne conclude che “l’evento lesivo rientrava pienamente nella diretta previsione delle regole cautelari e nella sfera di prevedibilità degli imputati” (p. 99): il che è esattamente il contrario della verità scientifica.
Il grosso della conclusione del PM è già qui. Dopo, l’accusa si mette ad analizzare il nesso di causalità, cioè il rapporto che, per poter imputare un omicidio, occorre che esista tra l’evento (la morte) e la condotta colpevole (le dichiarazioni dei membri della CGR). Il lavoro non è facile, ma il PM ci si accinge con virile entusiasmo. Inizia distinguendo il caso del reato commissivo colposo da quello omissivo colposo; nel nostro caso, sostiene, sarebbero forse entrambi ugualmente configurabili. Il ragionamento non è esattamente convincente (sembra onestamente difficile sostenere che la condotta degli imputati possa integrare altro che un reato omissivo), ma comunque secondo il PM non cambia nulla a scegliere l’una ricostruzione o l’altra, perché il nesso di causalità esisterebbe sia che si ricostruisse la fattispecie come omissiva sia come commissiva. Il PM riporta in seguito (p. 106 e ss.) una lunga serie di deposizioni di parenti di persone decedute nel sisma del 6 aprile. Da tutte queste (impressionanti) deposizioni, si evincono svariati elementi: 1) tutti dichiarano che i congiunti deceduti sono stati indotti a restare in casa, la notte del sisma, dalle “informazioni” riportate dai media; 2) infatti, in precedenza, cioè prima della riunione del 31.3.2009, tutti al primo segnale di scossa si precipitavano all’aperto, seguendo quello che il PM chiama un costume atavico o una vecchia tradizione aquilana (e un teste, a p. 133, “la cultura della prudenza e del buon senso che i nostri genitori ci avevano insegnato”); 3) delle informazioni rilevanti riportate dai mass media, si richiamano in genere le dichiarazioni di De Bernadinis sul continuo scarico di energia e svariate affermazioni rese da altri soggetti e niente affatto conformi al verbale della CGR (e neppure alle altre dichiarazioni di DB o di Barberi; quanto a quest’ultimo, un teste gli attribuisce rassicurazioni che in realtà non ha affatto fornito: p. 142), ma riportate a pezzi e bocconi, e ovviamente fuori contesto, dai mass media, se non addirittura rilasciate da altri soggetti neppure nominati (come ad es. l’anonimo “ingegnere” di p. 107, oppure i misteriosi membri della polizia o della Protezione Civile che invitano la gente a starsene tranquilla, a p. 117 e 118, oppure i “forum” su Internet menzionati a p. 145). In particolare, nessuno o quasi cita affermazioni effettivamente presenti nel verbale della CGR. Tutte le vittime del sisma nutrivano un grande rispetto per la scienza e la parola degli scienziati, che i testimoni invece qualificano (tutti concordemente: e anche questa unanimità e identità di linguaggio è piuttosto strana) come “cosiddetti esperti”. Molti testimoni riferiscono che l’effetto di rassicurazione sarebbe derivato fondamentalmente da una cosa: che alla riunione della CGR non era seguito alcun provvedimento delle autorità (“se ci fosse qualcosa di preoccupante, avrebbero fatto qualcosa!”). E si noti che nessuno sembra aver recepito, dalla CGR o dall’intervista del sindaco Cialente, che il rischio di sisma non poteva essere escluso (v. in particolare il teste alle pp. 136-137), e che pure è un elemento che emerge chiarissimo dal verbale della riunione CGR. La cosa realmente grave è la 3): non c’è, in tutta questa congerie di dichiarazioni, la minima prova che a indurre la gente a starsene a casa sia stata davvero la parola degli imputati, a parte forse la famosa intervista pre-CGR di De Bernardinis (peraltro citata pochissime volte nelle testimonianze). E per una ottima ragione: che le parole della CGR non sono mai state riportate dagli organi di stampa e di TV, e tutto quel che le vittime hanno sentito erano minestroni di notizie prodotte non dagli esperti, ma dai giornalisti, che le raffazzonavano come potevano (pigliando un po’ qua e un po’ là). Direte: non è un po’ strano imputare alla CGR le imprecisioni dette dai giornalisti? E io vi rispondo: avete assolutamente ragione. Tra l’altro il PM ammette lui stesso (p. 150) che verosimilmente anche una “informazione chiara e completa” non avrebbe impedito che delle morti si verificassero, ma se la cava elegantemente asserendo che ciononostante avrebbe “influito positivamente sul prezzo pagato”. E c’è anche da considerare quanto emerge dalle considerazioni del PM sullo stato degli edifici crollati, che vedremo poi.
Non sembra comunque provato che le dichiarazioni degli imputati abbiano avuto un diretto effetto causale sulla decisione delle vittime di non uscire la notte del 6 aprile: al contrario, dovrebbe indurre a dubitarne il semplice fatto che molte altre persone, pur esse informate dai medesimi mass media, hanno deciso diversamente, il che implica che il nesso di causalità è, ad essere eufemistici, alquanto congetturale. Ma il fatto è che l’esistenza del nesso di causalità su questo punto non cambia la conclusione, perché, come ormai spero sia chiaro, i membri della CGR non hanno minimamente violato i propri doveri istituzionali, e dunque la loro condotta non è stata illecita.
Nella prossima e ultima tranche, cercherò di tirare le somme.