Controstoria della Rivoluzione Francese
A. MANZONI, Storia incompiuta della rivoluzione francese, Milano, 1985
Rimasto incompiuto e apparso postumo, probabilmente da intitolarsi Osservazioni comparative su la Rivoluzione francese del 1789 e la Rivoluzione Italiana del 1859, questo non breve scritto è una sorta di analisi metastorica o di filosofia politica consistente in un confronto fra le due rivoluzioni del titolo. Il confronto, tuttavia, non essendo stata portata a compimento l’opera, non fu fatto, salvo che per poche pagine iniziali, sicché del testo rimane solo una parte, neppure essa ultimata, relativa alla rivoluzione francese.
Quali fossero le opinioni del M. sulle due rivoluzioni ce lo rivelano peraltro con chiarezza già le suddette poche pagine iniziali. “Due principalissime ci par di vederne in due de’ più gravi effetti della prima di quelle due Rivoluzioni, e de’ quali la seconda poté andare immune. E furono: l’oppressione del paese, sotto il nome di libertà; e la somma difficoltà di sostituire al Governo distrutto un altro Governo che avesse, s’intende, le condizioni della durata” (p. 21). E perché la Rivoluzione francese (a differenza di quella del 1859) ebbe questi effetti disastrosi? La causa secondo M. è la seguente: “una, non unica, ma principalissima, e feconda di molte cagioni accessorie, ci par di vederla nell’essere stata violata dalla prima, e adempita dalla seconda, una condizione, non meno imposta dall’equità che richiesta, per un accordo naturalissimo, dalla prudenza. Ed è: che la distruzione del Governo, o de’ Governi esistenti prima della Rivoluzione, fosse un mezzo indispensabile per ottenere un bene essenziale e giustamente voluto dalla rispettive società rette da loro: in altri termini, che que’ Governi fossero irreformabilmente opposti al bene e alla volontà delle società medesime. Dietro queste premesse, cercheremo di dimostrare nella prima parte di questo scritto: che la distruzione del governo di LuigiXVI non era punto necessaria per ottenere i miglioramenti che la Francia voleva nel suo ordinamento, e aveva espressi nelle istruzioni date ai suoi rappresentanti negli Stati Genrali; e che quella distruzione, fatta senza una tale necessità, e con una manifesta usurpazione di potere, creò invece uno stato di cose, dal quale vennero o dovevano venire, per una conseguenza inevitabile, i due disastrosi effetti indicati da principio” (p. 23-24).
Si noti che M. non nega affatto il diritto di un popolo di rovesciare il proprio governo o di darsi una nuova costituzione: questo, dice, è un diritto sacrosanto e che nessuno potrebbe revocare (p. 147-148 con particolare chiarezza: l’unica cosa certa è che il governo ha il dovere di esercitare il suo potere per il bene del popolo, e se non lo fa, non ha “un diritto assoluto e imprescrittibile di esistere”). Il punto, invece, è che lo può fare solo per evitare un male peggiore, cioè per necessità, e non per arbitrio, e sempre mantenendo salda la possibilità che un governo effettivo sussista.
Secondo M. (pp. 39-40), era innegabile che nel 1789 la grandissima parte dei francesi volesse una riforma: da una parte lo stato delle finanze richiedeva una improcrastinabile riforma della fiscalità, eliminando tutti i vari privilegi ed esenzioni, una abolizione dei poteri assoluti del Re, specie con riferimento alle limitazioni della libertà personale dei cittadini, lo stabilimento di una assemblea legislativa permanente, l’introduzione della libertà di stampa. Ma, aggiunge subito M., il fatto è che lo stesso Re aveva già offerto, già al momento di convocare gli Stati Generali, tutte queste riforme; anzi alcune, specie quelle fiscali, le aveva proposte già molto prima (sotto il ministero Turgot), anche se all’epoca non era riuscito a resistere alle pressioni contrarie dei Parlamenti e della nobiltà (v. la trattazione che ne fa M. nell’Appendice A, p. 323 ss.). Ma stavolta, dice M., le cose sarebbero andate diversamente. Dunque la Rivoluzione sarebbe stata innanzitutto inutile, proprio perché non necessaria all’ottenimento delle riforme.
Indubbiamente su punti del genere, che implicano giudizi controfattuali, il discorso non può pretendere di andare oltre un esame di verosimiglianza o inverosimiglianza, dunque non può ambire a pretese di scientificità. Ma il discorso non sembra molto convincente, né gli argomenti addotti da M. (fondamentalmente basati sul carattere del Re e sulla sua presunta impossibilità di andare contro promesse fatte) particolarmente probanti, anche perché smentiti da casi anteriori come appunto la vicenda delle proposte di riforma di Turgot.
Dopodiché M. procede ad una serrata disamina delle fase iniziali della Rivoluzione, segnatamente di quelle che portarono dalla convocazione degli Stati Generali alla costituzione del Terzo Stato in Assemblea Nazionale. In sintesi, successe che una rappresentanza che aveva avuto un mandato molto limitato dai suoi elettori si arrogò prerogative completamente diverse, cioè quella di sovvertire l’intera costituzione della Francia; e questo, per M., ha condotto a due gravi problemi. Uno, quello dell’abolizione tout court di ogni governo (inteso qui come potere esecutivo), che è il più importante, lo esaminiamo dopo. L’altro, che è poi quello che ha dato la stura ai più frequenti giudizi critici sull’opera di M., è di tipo giuridico: consiste appunto nelle forzature che i protagonisti della Rivoluzione, specie quelli della prima fase (Mirabeau, Sieyès, ecc.), sono stati condotti ad apportare al diritto vigente per poter affermare il potere legislativo del Terzo Stato autocostituitosi (abusivamente) in Assemblea legislativa sovrana (quello che oggi chiameremmo Assemblea Costituente). Il gioco qui è fin troppo facile, ma indubbiamente non coglie nel segno, come i critici del M. sono stati pronti a far notare: una rivoluzione, quasi per definizione, ben difficilmente potrebbe svolgersi nelle modalità sancite dalla costituzione vigente, dato che la sua essenza consiste proprio nel rivolgimento di quella costituzione! Indubbiamente però (e qui i critici peccano di miopia) M. non si limita a fare questa constatazione, ma intende sostenere che questa continua violazione del diritto implicava una forzatura del mandato ricevuto dagli elettori, e cioè che in ultima analisi il rovesciamento dell’Antico Regime non godeva di alcun autentico sostegno popolare ed anzi era apertamente inviso alla stragrande maggioranza della popolazione francese. Questa è una tesi legittima, naturalmente, e certamente non nuova; tuttavia resta pur sempre difficile spiegare come mai la Rivoluzione abbia, nelle sue prime fasi (cioè proprio quelle, secondo M., più dirompenti sul piano della legalità costituzionale), incontrato sempre così scarse e sporadiche resistenze, ed anzi incontrato un così ampio seguito di massa, e non solo a Parigi. A questo riguardo, M. tira fuori una spiegazione che ai lettori dei Promessi Sposi è ben nota, vale a dire che mentre la gran massa di un popolo è per natura animata da intenti bonari e mossa dalla volontà di ben fare e da lealtà reciproca, una minoranza di facinorosi è sempre presente e mira a trarre profitto da ogni situazione di disordine ed anche a fomentarne, e siccome i buoni sono molti e disorganizzati, mentre i facinorosi sono pochi e sempre vigili, è facile che i secondi prevalgano sui primi (è, come si vede, la teoria delle élites di Pareto e Mosca in termini solo leggermente diversi).
Il punto più importante, tuttavia, e che dà poi conto meglio delle critiche del M. alla Rivoluzione, sta nel fatto che, ad avviso di M., la Rivoluzione ha proceduto in primis a distruggere il legittimo Governo, senza preoccuparsi dei mezzi di stabilire al suo posto un altro governo. Così facendo, dice M., la Rivoluzione ha gettato i semi per la disgrazia dell’intera nazione, ed altresì vanificato anche tutti i diritti che pure era nata per garantire: solo dopo la Rivoluzione, e solo grazie a governi che più antirivoluzionari non avrebbero potuto essere, infatti, i diritti alla libertà personale, alla separazione dei poteri, alla libertà di stampa, poterono essere garantiti realmente ai francesi (p. 130). La considerazione dell’importanza di un governo, cioè di un potere esecutivo saldo e forte, come garanzia dei diritti medesimi di libertà, è una intuizione assai moderna e che merita molto elogio.
Una parte anche assai interessante del libro sta nel confronto, molto acuto anche se un po’ prevenuto, che M. fa tra la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino francese del 1789 e quella che lui chiama la Dichiarazione di identico titolo ”adottata dagli Stati Uniti d’America a più riprese e segnatamente nel 1776”. Non è chiaro a cosa si riferisse esattamente M., perché nel 1776 il testo che fu approvato in America (e che poi lui cita) non è una dichiarazione dei diritti, ma la celebre Dichiarazione d’indipendenza; e certo qui M. ha buon gioco a notare che tra il testo americano e quello francese non v’ha confronto possiible. Tra i due testi c’è enorme differenza: quello americano si basa su diritti preesistenti che non si sogna nemmeno di modificare, mentre quello francese ne inventa di nuovi; quello americano vuole affermare non l’uguaglianza degli uomini fra loro, ma dei popoli fra loro (è quindi una dichiarazione d’indipendenza, non di uguaglianza), mentre quella francese vuole appunto affermare “un’eguaglianza di novo genere, soggetta ad interpretazioni anzi bisognosa d’interpretazioni, una eguaglianza da intendersi in un certo modo e non in un altro. La Dichiarazione di Filadelfia proclamava una soluzione; quella di Versailles, colle stesse parole, proponeva un problema” (p. 306). E giù pagine e pagine a lodare la saggezza dei legislatori americani, la chiarezza dei loro intenti, la limpida e coerente evoluzione della Costituzione americana, rispetto alla caotica, contraddittoria, astratta formazione della Dichiarazione francese. Qui ci sono svariati passaggi che richiamano fortemente Burke e la corrente antirivoluzionaria che si richiama a Burke (con la contrapposizione fra l’astratto spirito di sistema francese che mira a forgiare una struttura sociale del tutto nuova e la sviluppo armonico, nella storia dei rapporti reali, della costituzione inglese), senonché non c’è alcuna prova che M. conoscesse Burke. Le affinità dunque devono piuttosto ritrovarsi in una intima assonanza fra lo scrittore milanese e il politico irlandese, probabilmente dovuta alla loro passione storica e al loro comune orientamento conservatore.