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Che cosa ha VERAMENTE detto la sentenza n. 138/2010 della Corte Costituzionale?

La famosa sentenza sui matrimoni omosessuali doveva pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di diverse norme del Codice civile relative al matrimonio. Ha rigettato tutte le questioni di costituzionalità (quelle relative agli artt. 2 e 117 Cost. perché inammissibili, quelle circa gli artt. 3 e 29 perché infondate). Ma è importante, credo,c apire bene cosa esattamente la sentenza dice, perché da più parti il testo viene inammissibilmente tirato di qua e di là per fargli dire cose che veramente lasciano sbalorditi.

La Corte comincia col dire che le unioni omosessuali rientrano tra le 'formazioni sociali' tutelate ex art. 2 Cost., cioè "ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri." Il punto, però, è che nessun principio costituzionale impone che a tale riconoscimento giuridico si debba arrivare con una "equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio": tocca al solo Parlamento "nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità d’intervenire a tutela di specifiche situazioni". Notate quindi che la Corte NON sta dicendo (come per esempio sostiene costui) che un eventuale matrimonio omosessuale sarebbe incostituzionale (ammesso e non concesso che un'affermazione ipotetica del genere potesse avere un valore giuridico qualunque): sta dicendo che il matirmonio, o l'equiparazione al matrimonio, non è l'unica via obbligata per riconoscere giuridicamente le unioni omosessuali. Invece la Consulta dice - e questo sì è decisamente importante, e vedrete che avrà sempre più importanza in futuro - che le unioni omosessuali  devono avere un riconoscimento giuridico, perché rientrano appunto fra le "formazioni sociali" costituzionalmente garantite ex art. 2 Cost.

Quanto agli artt. 3 e 29, la Corte afferma innanzitutto che la famosa definizione dell'art. 29 Cost. ("società naturale fondata sul matrimonio") è esemplata sul matrimonio eterosessuale: "come risulta dai citati lavori preparatori, la questione delle unioni omosessuali rimase del tutto estranea al dibattito svoltosi in sede di Assemblea, benché la condizione omosessuale non fosse certo sconosciuta. I costituenti, elaborando l’art. 29 Cost., discussero di un istituto che aveva una precisa conformazione ed un’articolata disciplina nell’ordinamento civile. Pertanto, in assenza di diversi riferimenti, è inevitabile concludere che essi tennero presente la nozione di matrimonio definita dal codice civile entrato in vigore nel 1942, che, come sopra si è visto, stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso. In tal senso orienta anche il secondo comma della disposizione che, affermando il principio dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ebbe riguardo proprio alla posizione della donna cui intendeva attribuire pari dignità e diritti nel rapporto coniugale.  Questo significato del precetto costituzionale non può essere superato per via ermeneutica, perché non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o di abbandonare una mera prassi interpretativa, bensì di procedere ad un’interpretazione creativa.  Si deve ribadire, dunque, che la norma non prese in considerazione le unioni omosessuali, bensì intese riferirsi al matrimonio nel significato tradizionale di detto istituto." E siccome dunque l'art. 29 Cost. considera la famiglia nella sua accezione 'tradizionale', diciamo così, le norme civilistiche sul matrimonio non possono essere contrarie all'art. 3 Cost. (il fondamentale principio di uguaglianza): infatti, visto che lo stesso art. 29 Cost. considera in qualche modo 'privilegiata' l'unione eterosessuale, non può essere contraria al principio di uguaglianza una disciplina diversa per cose diverse:  "la normativa medesima non dà luogo ad una irragionevole discriminazione, in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio".

Se vi sembra che in questi ultimi passaggi la Corte mostri un certo impaccio, non sbagliate. Infatti la Consulta ha dovuto affrontare e superare una obiezione molto sottile avanzata dai ricorrenti: "è vero che i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere “cristallizzati” con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei princìpi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell’ordinamento, ma anche dell’evoluzione della società e dei costumi". Per quanto sia un testo intellettualmente e culturalmente di pregio eccelso, e per i suoi tempi estremamente avanzato, la Costituzione non può e non deve essere interpretata solo con riferimento all'intenzione del costituente, pena la sua irrimediabile cristallizzazione: mentre il pregio di una Costituzione valida (cioè la sua duratura attualità) deve essere accompagnato dalla flessibilità con cui il suo testo letterale può essere 'adattato' al mutare delle circostanze e dei costumi. La stessa Consulta questo processo adattativo l'ha adoperato innumerevoli volte senza grandi difficoltà. Quindi adesso ci deve spiegare perchè stavolta no. Ecco la spiegazione: "Detta interpretazione, però, non può spingersi fino al punto d’incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata". La tesi, in questa formulazione, non sembra condivisibile, perché mette l'accento sull'intenzione del legislatore (che è irrilevante, o solo parzialmente rilevante) anziché sulla funzione della norma costituzionale. Se un fenomeno, naturale, economico o sociale che sia, pur sconosciuto ai costituenti e emerso solo recentemente, è funzionalmente simile ad istituti già presi esplicitamente  in considerazione nel testo costituzionale,  allora può benissimo essere meritevole della stessa tutela degli altri istituti costituzionalmente tutelati, anche se il legislatore dell'epoca non ci aveva mai pensato o non si sarebbe mai nemmeno lontanamente immaginato di doverci pensare. D'altronde non è molto coerente, a poche righe di distanza, dire prima che le unioni omosessuali rientrano tra le formazioni sociali dell'art 2 Cost. e poi che la famiglia dell'art. 29 Cost. non si può riferire alle unioni omosessuali: il test "letterale" usato per l'art. 29 Cost. avrebbe portato a risultati identici anche per l'art. 2!

Questo, secondo me, è il vero punto debole di questa interessante sentenza.

Commenti

Ma no, il problema è che non si può forzare il testo, un qualsiasi testo normativo, per fargli dire quel diavolo che più ci aggrada.
Il problema non è l'intenzione del legislatore, faccenda mutevole ed area, ma il significato proprio delle parole.
"L'interpretazione evolutiva [...] ciò che corregge non è il significato letterale delle parole (Giastini, Le fonti del dir. e l'interpretazione, Tratt. Iudica Zatti Giuffré, 1993, p.385).
Esempio di Guastini: la disposizione del 8° emendamento della Cost. americana che vieta l'inflizione di pene crudeli e inusuali si applica oggi a pene che nel 1791 certamente erano invece usuali.
Ma se può cambiare la sensibilità laddove si parla di "qualità" (o dove siano in considerazione clausole elastiche), la interpretazione evolutiva non può portare a stravolgere le definizioni.

Se una norma contenesse il termine "attratto" per indicare, come faceva Boccaccio, "paralitico" non è interpretazione evolutiva attribuire a quel termine il significato di "attirato": è semplicemente fraintendimento delle parole.

Sicché, ancora oggi, "matrimonio" indica una unione eterosessuale. Giuridicamente, la nozione è data dal c.c.
Questo non è oggetto di interpretazione "evolutiva" come non è oggetto di interpretazione evolutiva il fatto che tu da 45 anni a questa parte ti chiami Luca (pur essendoti "evoluto" da neonato a bloggaro ;-) )

A questo punto il problema non è "cosa è un matrimonio" (perché questo lo sappiamo già), ma se sia legittimo escludere dalla disciplina del matrimonio altre unioni, ad esempio quelle omosessuali, e cioé se le differenze tra le unioni familiari "tradizionali" e quelle ad esempio omosessuali siano trascurabili, determinando una ingiustiificata disparità di trattamento.
Risposta della Corte: le unioni omosessuali "non sono omogenee al matrimonio" perché i matrimoni eterosessuali sono potenzialmente fecondi e quindi la maggior tutela della famiglia "tradizionale" si giustistifica per l'interesse dei figli. Da cui il collegamento fatto da C. Cost. tra il 29 e il 30.

Art.2 e art.29. Ehhh? Il 29 dà una tutela aggiuntiva rispetto alle formazioni ex art.2. Il che potrà non piacere, ma è un po' grottesco censurare un articolo della Costituzione per incostituzionalità.
Se la Costituzione ha ritenuto di apportare una discriminazione (attribuendo maggior tutela alla famiglia) vuol dire che quel testo impone di considerare equa quella discriminazione.
Anche perché il sindacato di legittimità della Costituzione rispetto a cosa lo fai? Alle appetizioni del ricorrente, vero metro di ogni umana esperienza?

Ocio, perché 'sta storia della interpretazione "evolutiva" è il grimandello per far saltare qualsivoglia sistema di prescrizioni.
"Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno..." Se guardo al mutamento dei costumi dei miei clienti, qua nessuno paga più, zum beispiel. Da un punto di vista evolutivo dire che le fatture si paghino a 30 giorni può essere inteso, visti i mutamenti intercorsi, come una espressione "pagherò se vorrò e se mi andrà".


etienne64 | 22.04.10 17:59

Detto in altri termini: il termine "matrimonio" non ha acquisito un significato diverso dal 1947 ad oggi.
E' scorretto voler attribuire al termine matrimonio un significato diverso sull'assunto che sia ingiusto non consentire a soggetti diversi da quelli considerati dalla fattispecie matriminio di stipulare negozi che abbiano il medesimo contenuto del negozio matrimoniale.
Il termine rimane sempre lo stesso.
Discutiamo poi della ingiustizia della discriminazione. C'é un 29.
La Cost. impone di dare speciale tutela alle famiglie (tradizionali, reazionarie e pure un poco bigotte)
La Cost. non fa divieto, invece, di promulgare una disciplina delle unioni omosessuali. E' una libera scelta del legislatore, costituzionalmente non necessitata.

etienne64 | 22.04.10 18:15

Scrivi benissimo (per esempio: con aisance!) di sentenze e di Cassazione, e secondo me il tuo prossimo libro dovrebbe essere uno studio sul glissement di senso e di progressiva separazione fra la "lingua" della legge e il suo "dialetto" così come si manifesta nei giornali e in definitiva nel discorso pubblico.

Lo sai fare benissimo perché è esattamente questo che hai fatto dicendo come la lingua propria dell'agricoltura diventa il dialetto di slow food. E sai benissimo che il "dialetto" finale non è una forma 'barbara' della lingua che rimanderebbe in fondo alla stessa pensée, ma una pensée completamente diversa che nasce e si afferma senza che te ne accorgi, porprio perché la pensée è qualcosa di cui ti accorgi SOLO attraverso la lingua...

(E' lo STESSO fenomeno di glissment per cui "domanda" o "consumo" nella lingua dell'economia diventa un dialetto 'barbaro' in quella del discorso pubblico. No wonder, perché è lo stesso processo per cui da un capitello corintio ne viene fuori uno romanico nella "lingua" dell'architettura, don't you think?. If it is, ce n'est PAS par hazard, perché è esattamente questo il modo in cui una civiltà ne infanta un'altra non solo quando s'epanouisse, ma sopratutto quando dégénera...).

E se lo facessi con il tuo eruditissimo collega - poi - sarebbe affascinante...

Francesca | 22.04.10 19:04

Stefano, guarda che io sono d'accordo che non si può far dire a una norma (o a una parola) tutto quello che si vuole - ma guarda anche che non sono io, ma è la Corte Costituzionale a richiamarsi all'intenzione del legislatore: e questo, siamo d'accordo, è un argomento che non regge.
Per parte mia ammetto volentieri che impostando il discorso nei tuoi termini, la cosa acquista tutto un altro spessore (l'estensore avrebbe dovuto telefonare a Udine ;)).
Invece non ho capito la battuta sull'incostituzionalità dell'art. 29: eeeh???

Fran, se l'eruditissimo collega fosse d'accordo, io ben volentieri - ma quello mica è uno scansafatiche come me, è tutto studio e partito :))

Luca | 22.04.10 20:23

Ma perché quando ci mettiamo a discutere di diritto si arriva al vuoto cosmico dei commenti?
Non eravamo il paese degli avvocati?
:-(

etienne64 | 26.04.10 10:44

Hai ragione.
Ma io continuo!

Luca | 26.04.10 11:42

Per esempio, da Bioetiche un anonimo ha postato il seguente commento:
"non è che possiamo esultare perché c'è un giudice a Berlino quando la Consulta dà torto a Berlusconi e poi intonare lo scettico swing quando fa una sentenza che non ci piace"
non solo possiamo, ma DOBBIAMO. guarda i precedenti di loving vs. virginia: link
per decenni la corte suprema ha continuato a proibire matrimoni interraziali con motivazioni ridicole se non schifose. guarda il caso della monks, la corte suprema e' stata vergognosa! secondo te i loving non avevano tutto il diritto di criticare quella sentenza? come avrebbero potuto arrivare allora al verdetto di loving vs virginia?
"non esiste attualmente, e nel prevediible futuro, alcuna possibilità politica"
guarda, la sentenza fa talmente schifo che sto cominciando a sospettare che l'abbiano fatto apposta: oggigiorno, con quella spada di damocle sul collo chiamata "riforma della giustizia" i giudici sarebbero stati impiccati mediaticamente in caso di sentenza favorevole ai richiedenti. ma tra pochi anni, se mai le condizioni cambiassero, sara piu facile invalidare una sentenza visibilmente assurda che una sentenza motivata seriamente. lo so, e' ridicolo pensare una cosa del genere, ma e' ridicola anche la sentenza.

Ne vogliamo parlare?

Luca | 26.04.10 12:04

La cosa interessante, di un commento del genere, è che della sentenza non parla proprio. Se ne libera dicendo che "fa schifo" e "è ridicola", ma non ci spende su neanche mezzo argomento.
La sentenza, viceversa, si può senza dubbio discutere in lungo e in largo (io ho già detto cosa a me sembra poco convincente), ma DI CERTO non si può negare che sia ben articolata, seriamente argomentata, e nel complesso coerente. Al di là di questo, che pure è fodnamentale, devo aggiungere che non capisco bene nemmeno come si possa affermare, alla luce dell'art. 29 Cost., non che il divieto dei matrimoni gay sia incostituzionale (questo si può effettivamente sostenere), ma che l'incostituzionalità sarebbe addirittura EVIDENTE. Ad esempio, il tizio di MicroMega fonda la sua teoria sul fatto che non c'è dubbio che le coppie omosessuali siano "famiglia" in quanto "società naturale", e fin qui va bene: però, sarà un caso, sul resto della definizione costituzionale ("fondata sul matrimonio"), che costituisce, guarda caso, proprio la crux del problema, non spende manco una parola.
A questo punto, il cortocircuito è completato: siccome nei meandri della sentenza non ci entro nemmeno, non ho bisogno di osservare che la tesi dell'incostituzionalità è ardua, e posso buttarmi a considerazioni a cavolo sulla politicizzazione della Corte, il "non ci sono giudici a Berlino", il "non siamo vergini", ecc. Ma così non si va da nessuna parte - o meglio, si va a finire dritto nell'area Travaglio-Di Pietro-Grillo, che è lo specchio scuro dei Bossi-Gasparri-Ferrara ecc.

Luca | 26.04.10 12:15

aahhh, altre triadi dopo moggi, giraudo e bettega!

addb | 26.04.10 14:45

"Ma perché quando ci mettiamo a discutere di diritto si arriva al vuoto cosmico dei commenti"

è che non c'è molto da aggiungere ai vostri commenti!
:-)

roberto | 26.04.10 16:59

:)
Non è vero!

Luca | 26.04.10 17:46

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