« Dal blog del prof. DeLong | Home | Oggi do una cosa a te »

La procedura del Far West

In altre parole, il nostro regime di common law presuppone la comunità rurale americana della prima metà del XIX secolo (...) La procedura americana, quale si è venuta sviluppando attraverso le decisioni giudiziarie, la consuetudine professionale e la legislazione nel secolo scorso, mostra l'impronta del pioniere ancor più chiaramente (...) Non poco dell'esagerata importanza dell'avvocato nelle corti di giustizia americane, della libertà e, si potrebbe dire, della licenza a lui accordata, mentre il giudice doveva starsene da parte e limitarsi ad applicare le regole del 'combattimento', può essere riportato alle condizioni e al modo di pensare della frontiera. Quando gli agricoltori della frontiera si riunivano per assistere ad una esibizione forense, se una sentenza contraddiceva le eloquenti arringhe  degli avvocati, essi si irritavano. Si irritavano per le limitazioni di tempo imposte dai giudici alla discussione...

La legislazione restrittiva dei compiti delle corti ha in pratica soddisfatto a tal punto i desideri dell'avvocato eloquente, una figura così cara alle comunità di pionieri, da privare non soltanto i giudici, ma anche la legge, di ogni influenza sul processo, sì da permettere che fosse l'andamento della discussione a determinare l'esito della causa. D'altra parte lo spettatore della frontiera nell'arena forense, non è dissimile dal suo fratello cittadino che assiste ad una partita di base-ball. Egli spesso impara le regole del gioco e consoce e apprezza coloro che sanno giocarlo.

In un libro di ricordi di un eminente giurista vi è un capitolo intitolato Country Practice of the law, che descrive l'esperienza dello scrittore nel Massachusetts occidentale nel 1861. Egli racconta diuna causa per danneggiamento doloso di beni immobili, e cioè per la rottura di una pompa di legno che indicava un volontario danneggiamento. L'avvocato della difesa contestò che vi fosse un danneggiamento doloso di beni immobili dal momento che nessun danno era stato arrecato alla terra, ed essendo la pompa un bene mobile, la querela doveva essere fatta per danneggiamento doloso di beni mobili. Per dimostrare ciò egli affermò che se una pompa fosse stata un bene immobile avrebbe dovuto esservi, per la vendita di ognuna di esse, un trasferimento di proprietà per mezzo di un'atto di vendita. Il magistrato si convinse di ciò ed assolse l'imputato, ma, essendo un uomo coscienzioso, formulò una nuova accusa per danneggiamento doloso di beni mobili, sulla base della quale il colpevole venne arrestato e processato di nuovo. Al che, lo stesos avvocato citò precedenti, che erano unanimi e definitivi, secondo i quali la pompa annessa a un pozzo e per uso eprmanente era un bene immobile per destinazione, e non un bene mobile. Il giudice non poté negare la vlaidità di quei precedenti e fu costretto ad assolvere l'accusato anche da quella accusa. L'autore continua: "Il magistrato godeva di quei tiri che gli venivano fatti, quanto noi tutti. Infatti, molti di questi processi venivano considerati a quel tempo come un grande gioco". E aggiunge ancora: "La lite veniva considerata come uno scontro di furbizia, e se una persona riusciva a prevalere perché più pronta e più informata dell'altra parte, l'uso che faceva di queste qualità nell'interesse del suo cliente, non veniva considerato indegno".  

(R. POUND, Lo spirito della Common Law [1921], Milano, Giuffrè, 1970, p. 113-114)

Commenti

Giova ricordare che quando ci hanno messo la toga sulle spalle abbiamo detto queste paroline:
"Giuro di adempiere ai miei doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini della
giustizia e per gli interessi superiori della Nazione"
Magari gli interessi superiori suonano un po' sinistri, ma insomma...

etienne64 | 22.02.10 14:24

Eh.
Però una cosa, nel testo che ho postato, mi lascia perplesso. Perché dire prima che la pompa è un bene mobile, poi che è immobile, sarebbe da considerare "indegno" oggigiorno?

Luca | 22.02.10 17:06

Forse perché dopo lungo sonno il principio di buona fede si è risvegliato (anche se come spesso succede alle persone appena deste, son fin troppo attive).

etienne64 | 22.02.10 18:15

Vabbe', la buona fede... Nulla vieta a un avvocato in due cause diverse di usare argomenti opposti, no? (C'era un aneddoto divertente a questo proposito raccontato da Galgano, se ricordo bene) Non credo proprio che la buona fede proibisca a un avvocato di dire bianco in un processo e nero in un altro. In effetti non è antideontologico nemmeno sostenere tesi vistosamente infondate - anche se ammetto che ci sono casi che gridano veramente vendetta - ma nel caso del testo non rientriamo nemmeno in questa categoria (le due tesi erano entrambe difendibili).
Semmai a me sembra scandalosa l'impreparazione del giudice.

Luca | 22.02.10 18:20

Mica tanto d'accordo che si possano impunemente (per la propria coscienza, non per il codice deontologico che, codificato com'é, è la negazione della deontologia) usare due argomenti opposti.
Io non mi sarei sentito molto bene a sostenere che una pompa non sia divenuta immobile quantomento per accessione.
Si fa, ma è uno di quegli equilibrismi che ti lasciano sempre l'amaro in bocca perché non sai mai se hai superato la linea invisibile dell'indecenza. Una cosa è certa: in 'sto mestiere il dubbio di esserti dannato l'anima è una malattia professionale.

Quanto alle tesi vistosamente infondate, beh no, il 96 cpc è lì a dire che esiste un limite all'indecenza intellettuale.

etienne64 | 22.02.10 20:26

D'accordo per il 96, anche se la deontologia c'entra fino a un certo punto.
Però, scusa: supponiamo che ci siano due teorie opposte, ambedue incerte, su un punto di diritto (e come tu sai, io ne conosco bene almeno UNO :)): cosa mi vieta di sostenerle tutt'e due (ovviamente in processi diversi)? Non solo sto così facendo l'interesse del mio cliente: sto altresì - esacerbando il contrasto fra le due opinioni - stimolando la giurisprudenza e la dottrina a risolvere il dissidio. :))

Luca | 22.02.10 21:11

Scrivi un Commento