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Vogliamo parlare del "Testamento Biologico"?

Visto che ne parlano tutti, ma pochi l’hanno letto, propongo di leggere e commentare assieme il testo del ddl governativo sul "testamento biologico".

Eccolo qui:

 

Art. 1

(TUTELA DELLA VITA E DELLA SALUTE)

1.La Repubblica tutela la vita umana fino alla morte, accertata ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578 

2.La Repubblica, in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce la dignità della persona umana riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina.

3.La Repubblica riconosce come prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza la salvaguardia della persona umana.

4. La Repubblica riconosce il diritto alla vita inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell’ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.

5.La Repubblica, nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita.

Art. 2

 (DIVIETO DI EUTANASIA E DI SUICIDIO ASSISTITO
)
  1. Ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio  sono vietate ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale.
  2.  L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza non può in nessun caso essere orientata al prodursi o consentirsi della morte del paziente, attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute, da cui in scienza e coscienza si possa fondatamente attendere un beneficio per il paziente.
 Art. 3

(DIVIETO DI ACCANIMENTO TERAPEUTICO)

 

1.      Soprattutto in condizioni di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti sanitari straordinari, non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura e/o di sostegno vitale del medesimo.

2.      Il divieto di accanimento terapeutico non può legittimare attività che direttamente o indirettamente, per loro natura o nelle intenzioni di chi li richiede o li pone in essere, configurino pratiche di carattere eutanasico o di abbandono terapeutico.

 

Art. 4

(CONSENSO INFORMATO)

 

1.      Salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso esplicito ed attuale del paziente  prestato in modo libero e consapevole.

 

2.      L'espressione del consenso è preceduta da accurate informazioni rese in maniera completa e comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali, nonchè circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3.       L'alleanza terapeutica così costituitasi all'interno della relazione medico paziente è rappresentata da un documento di consenso, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica.

4. E' fatto salvo il diritto del soggetto interessato che presti o non presti il consenso al trattamento sanitario, di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere adeguatamente documentato.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente.

6. In caso di interdizione ai sensi dell’articolo 414 del codice civile, il consenso è prestato dal tutore che appone la firma in calce al documento. In caso di inabilitazione, ai sensi dell’art.415 del codice civile, si applicano le disposizioni di cui all’art.349, comma 3 del codice civile relative agli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Qualora vi sia un amministratore di sostegno ai sensi dell'articolo 404 del codice civile e il decreto di nomina preveda l'assistenza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso  è prestato dall'amministratore di sostegno. La decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute dell’incapace e non può pertanto riguardare trattamenti sanitari in pregiudizio della vita dell’incapace stesso.

7. Il consenso al trattamento medico del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela; la decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore e non può pertanto riguardare trattamenti sanitari  in pregiudizio della vita del minore.

8. Qualora il soggetto sia minore o incapace di intendere e di volere e l’urgenza della  situazione non consenta di acquisire il consenso così come indicato nei commi precedenti, il medico agisce in scienza e coscienza, conformemente ai principi dell’etica e della deontologia medica.

Art. 5
   

 (CONTENUTI E LIMITI DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO)

1.      Nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di una eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere

2.      Nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento il soggetto dichiara il proprio orientamento circa l'attivazione e non attivazione di specifici trattamenti sanitari, che egli, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, è legittimato dalla legge e dal codice di deontologia medica a sottoporre al proprio medico curante.

3.      Il soggetto può, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari sperimentali invasivi o ad alta rischiosità, che il medico ritenga possano essergli di giovamento, può altresì dichiarare di accettare o meno trattamenti sanitari che, anche a giudizio del medico avessero potenziale, ma non sicuro carattere di accanimento terapeutico.

4.      Nella DAT può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive e invalidanti. Possono essere altresì inserite indicazioni da parte del redattore favorevoli o contrarie all'assistenza religiosa e alla donazione post mortem di tutti o di alcuni suoi organi.

5.      Nella DAT il soggetto non può inserire indicazioni finalizzate all'eutanasia attiva o omissiva.

6.      Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento.

7.      La DAT assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione dello stato clinico va formulata da un collegio medico formato da cinque medici (neurologo, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia) designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero.

Art. 6

(FORMA E DURATA DELLA DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO)     

1 .Le Dichiarazioni Anticipate di trattamento (DAT) non sono obbligatorie né vincolanti, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne,      in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione Anticipata di Trattamento.

 2. Il notaio ne certifica l’autenticità ed attesta che il medico abbia informato con chiarezza il         paziente delle possibili situazioni cliniche e dei possibili trattamenti di fine vita, al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di questi. 

3. Le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento devono essere formulate in modo chiaro, libero e consapevole, manoscritte o dattiloscritte, nonché sottoscritte con firma autografa.

4. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la Dichiarazione ha validità di tre anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La DAT può essere indefinitivamente rinnovata, con la forma prescritta nei commi precedenti.

5. La DAT può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato.

     6. La DAT deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.

      7. In condizioni di urgenza, la DAT non si applica ove non ne sia possibile una immediata  acquisizione.

Art. 7

            (FIDUCIARIO)

  1. Nella DAT è possibile la nomina di un fiduciario, maggiorenne, capace di intendere e di volere, che opera sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nelle dichiarazioni anticipate, per farle conoscere e contribuire  a realizzarne le volontà.

2.      Il fiduciario appone la propria firma autografa al testo contenente le dichiarazioni anticipate.

3. Il fiduciario si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente.

4. Il fiduciario, in stretta collaborazione con il medico curante con il quale realizza l'alleanza terapeutica, si impegna a garantire che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dalla persona nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento.

5. Il fiduciario si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico.

6. Il fiduciario si impegna a verificare attentamente che il paziente non sia sottoposto a nessuna forma di eutanasia esplicita o surrettizia.

7. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario.

Art. 8
(RUOLO DEL MEDICO)

1.  La volontà espressa dal soggetto nella sua Dichiarazione Anticipata di Trattamento è attentamente presa in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annoterà nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle.

2.  Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza. 

3. Il medico, nel caso di situazioni d'urgenza, sentito ove possibile il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico, in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale

4. Nel caso in cui le DAT non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può disattenderle, motivando la decisone nella cartella clinica.

5.  Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero. Tale parere non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.

Art . 9

(AUTORIZZAZIONE GIUDIZIARIA)

1. In caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è assunta, su istanza del pubblico ministero o da chiunque vi abbia interesse, dal giudice tutelare o, in caso di urgenza, da quest’ultimo sentito il medico curante.

2. L’autorizzazione giudiziaria è necessaria anche in caso di inadempimento o di rifiuto ingiustificato di prestazione del consenso o del dissenso ad un trattamento sanitario da parte di soggetti legittimati ad esprimerlo nei confronti di incapaci.

3. Nei casi di cui ai comma precedenti, il medico è tenuto a darne immediata segnalazione al pubblico ministero.

Art. 10
(
DISPOSIZIONI FINALI)

1. Il contenuto della Dichiarazione Anticipata di Trattamento non configura, ai fini della presente legge, dato sensibile ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

2. E` istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell’ambito di un archivio unico nazionale informatico presso il Consiglio nazionale del notariato.

3. L’archivio unico nazionale informatico e` consultabile, in via telematica, unicamente dai notai, dall’autorità giudiziaria, dai dirigenti sanitari e dai medici responsabili del trattamento sanitario di soggetti in caso di incapacità

4. Con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e d’intesa con il presidente del consiglio del notariato, (da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge) sono stabilite le regole tecniche e le modalità di tenuta e consultazione del registro di cui al comma 2.

5. La Dichiarazione Anticipata di Trattamento, le copie degli stessi, le formalità, le certificazioni, e qualsiasi altro documento sia cartaceo sia elettronico ad essi connessi e da essi dipendenti non sono soggetti all’obbligo di registrazione e sono esenti dall’imposta di bollo e da qualunque altro tributo.

Dato che dovremmo commentare solo il ddl, proporrei di tralasciare, almeno per il momento, la Relazione accompagnatoria (che comunque trovate qui) nonché la spettacolare mozione della maggioranza al Senato (che comunque trovate qui).

Commenti

Comincio io, dall'art. 1, che contiene, come si vedrà, le basi del pastrocchio che segue.
Infatti il testo del primo articolo contiene tutto e il contrario di tutto: la vita umana è tutelata "fino alla morte" (1.1) e "la salvaguardia della persona umana" è considerata "prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza" (1.3). Notate già l'imprecisione del dettato (all'1.3. si parla di "persona umana" non di "vita umana", cioè si distingue tra il mero dato biologico -la vita- e un concetto astratto -la persona umana - che dovrbebe includere cose come la dignità, la libertà, l'autodeterminazione individuale ecc.). Faccio sin d'ora notare che l'1.3 si pone in potenziale contrasto con l'art 2 Cost. (che, nel riconoscere i diritti inviolabili dell'uomo, richiede al tempo stesso l'adempimento dei doveri
inderogabili).
L'1.2. riconosce il diritto alla salute e garantisce la "dignità" della persona con riferimento alle applicazioni mediche. Tuttavia, questa affermazione enfatica contrasta col blando tenore dell'1.5, in cui la "dignità" della persona, che dovrebbe, a rigore, estrinsecarsi nel diritto di decidere autonomamente delle cure mediche a cui essere sottoposto, in realtà viene declinato come una mera "partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente". Le irrisolte tensioni cui il testo del ddl è sottoposto (e che consistono, fondamentalmente, nel tentativo di eliminare ogni reale diritto del paziente alla decisione in campo terapeutico, attribuendola al medico, pur continuando a chiamare tutto ciò "tutela della personalità e dignità umana") qui cominciano ad emergere chiaramente. Infine, l'1.4 parla di "diritto alla vita inviolabile ed indisponibile", che di per sè significa poco o nulla (l'inviolabilità e indisponibilità della vita umana significa naturalmente che essa non è tangibile da parte degli estranei, e non è naturalmente disponibile nel senso che non può essere "ceduta" dal suo titolare, ma non vuol certo dire che il titolare non possa rinunciarvi, sempre che stiamo parlando di "vita" in senso meramente biologico: nel caso infatti che stiamo parlando di "vita" nel senso di libertà, autonomia, pienezza dei diritti ecc., allora le intrusioni esterne sono possibili eccome - basti pensare alla condanna al carcere -). Tuttavia, il ddl sta iniziando a contrabbandare un concetto di "diritto alla vita" in senso talibanesco, che emergerà chiaramente negli articoli successivi, come impossibilità pratica di decidere di fare a meno di trattamenti terapeutici qualora da tale rinuncia possa od ebba derivare la morte.

Luca/KK | 18.02.09 10:44

ritorno dopo, ma ho una curiosità urgente:

in italia usate spesso l'espressione "soprattutto" nella legislazione?

la formulazione dell'articolo 2 comma 1 mi lascia perplesso....

soupe | 18.02.09 11:00

No, è la prima volta che a me capita di leggerla.

Luca/KK | 18.02.09 11:24

1.La Repubblica tutela la vita umana fino alla morte, accertata ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578
Non dice molto, salvo rendere la 578/93 norma di carattere generale e speculare all’art.1 c.c.

2.La Repubblica, in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce la dignità della persona umana riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina.

Qui si dice una cosa interessante: “la salute come … interesse della collettività”. In effetti, latente a tutti questi discorsi c’è il problema se il proprio esistere e il proprio essere in salute sia in qualche modo dovuto, se ognuno di noi abbia una responsabilità, in quanto membro di un corpo sociale, ad apportare un utile contributo anche stando bene (altrimenti non apporti un accidenti). Ovvero, insomma, se gli obblighi di solidarietà di cui all’art.2 Cost. si estendano anche alla precondizione di essere in grado di adempiere ai doveri inderogabili etc etc. Questa opzione era stata fatta propria dall’art.5 c.c. e poi pian piano svuotata sino ad arrivare a quella che mi sembra essere una abrogazione taciuta del 5 c.c. Non so come la mettiamo con il 2 Cost. e quale sia stata l’evoluzione art.2 Cost./art.5 c.c. Il comma, comunque, parrebbe optare per una visione analoga a quella che informò i redattori del nostro c.c.

3.La Repubblica riconosce come prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza la salvaguardia della persona umana.
Ratio manifesta, evitare di usare la gente come cavie. Però, mi sembra che il comma entri in contraddizione netta con il precedente: che la salute di ognuno abbia un rilevo metaindividuale va bene, ma in caso di conflitto prevale l’interesse individuale. Non è chiaro cosa resti, allora, dell’interesse metaindividuale.

4. La Repubblica riconosce il diritto alla vita inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell’ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere.
Ispirata supponibilmente alle gesta del cavalier del La Palisse che era molto vivo finché non morì. Interessante il concetto non di inviolabilità, ma di indisponibilità del bene vita. Come vedremo, l’articolato successivo smentisce l’assunto. Poiché la legge deve avere un senso, possiamo dire che l’espressione ribadisce il divieto di omicidio del consenziente (un negozio avente ad oggetto la propria uccisione rimane illecito). Il problema è che se l’espressione non aggiunge nulla a quanto già detto dal c.p. (e, se non del tutto morto, dal 5 c.c.)-

5.La Repubblica, nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita.
Vabbé, ho fame, vado a mangiarmi un panino. Questa non l’ho capita.

P.s.@ Luca. Macché Talebani. O erano talebani anche i redattori del I libro del codice?

etienne64 | 18.02.09 12:40

Piccola addenda. Sei consapevole delle tue responsabilità, o Luca? Io devo lavorare, non andare a rivedermi il Bianca e altra roba che dormiva qua in studio.... ;-)
Comunque, debbo correggere quel che ho scritto circa la sostanziale morte dell'art.5 c.c. Parrebbe godere di abbastanza buona salute, seppur un po' asfittico in ragione della "dignità umana".
Sicchè, il comma 4 parrebbe davvero una ripetizione del 5 c.c.
Né risolve il problema se il mero atto del suicidio sia un diritto, una facoltà o un illecito.
Parrebbe insomma che non si possa validamente dedurre in negozio il proprio suicidio; parrebbe pure che non possa essere oggetto di atti unilaterali (ma poi torniamo sul testamento, invece...), ma non è affato risolto lo status del fatto.
Insomma, il comma serve solo a far contento qualche beghino scemo. Non credo che alla Gregoriana ci caschino, però.

etienne64 | 18.02.09 13:24

Etienne, a parte che anch'io devo lavorare, a me non pare che l'art. 5 c.c. sia in alcun modo un calco o una contraddizione dell'art. 1.4 del ddl, a meno che tu non veda (ma avresti, perdonami, facoltà sciamaniche o voodoo :)) una identità tra "corpo" (degli atti di disposizione sul quale parla l'art. 5 c.c.) e "vita" (di cui parla viceversa l'art. 1.4.).
Il fatto poi che il diritto alla salute sia qualificato come interesse pubblico è del tutto conforme alla Costituzione e si spiega benissimo in base a considerazioni ragionevolissime come il fatto che le malattie, per es., se non curate tendono a propagarsi, ecc. ecc.
Comunque non ho mai dato del "talibano" agli estensori del Codice Civile. Non solo non lo erano affatto, ma in più erano giuristi infinitamente migliori degli untorelli attuali.

Luca/KK | 18.02.09 13:42

O che ti sei diventato permaloso?, era un complimento per dirti che proponi argomenti interessanti, troppo interessanti e svianti un buon padre di famiglia dal suo duro lavoro. :-)

Ahm... credo di avere aperta una strada, finalmente reddizia, quella del voodoo... insieme, senza andar tanto lontano, al Cian Trabucchi. Parrebbe che suicidio e atti autolesionistici siano pacificamente ricondotti al 5 c.c. Anche perché disporre della vita implica compiere strumentali atti di disposizione del proprio corpo, usually. Francamente, non capisco come sarebbe possibile disporre della vita senza disporre del corpo.
Se fai seppuku, disponi solo delle tue budella o l'atto è altresì dispositivo della tua vita? Direi vera la n.2

etienne64 | 18.02.09 14:11

Ah, ok, vedo che il voodoo... pardon, il Cian-Trabucchi ;)) non limitano gli atti di disposizione del corpo alle menomazioni dell'integrità fisica o della salute, ma comprendono anche la vita (anche se suicidio e atti di autolesione non ci rientrano perché meri fatti). Mea culpa, ho sempre pensato, da scarso civilista quale sono, che il 5 c.c. parlasse solo di disposizione materiale del corpo o di parti di esso, non anche della vita.

Luca/KK | 18.02.09 14:48

Passando all'art. 2.
Che l'assistenza o l'aiuto al suicidio siano vietate è facilmente comprensibile (anche se la formula "vietate ai sensi degli artt. .." è abbastanza strana: qual è la sanzione, per es.? sono condotte equiparate ai reati di cui a quegli articoli? Boh?) Invece il divieto di eutanasia "anche attraverso condotte omissive" risulta abbastanza misteriosa. probabilmente vuol dire: una certa cura,. per quanto dolorosa e invasiva, è necessaria altrimenti il malato muore. Allora qualcuno (ma chi? il medico? chi ha la responsabilità giuridica del malato? Il malato non può essere, perché se no sarebbe solo suicidio) dovrebbe omettere ogni attività necessaria all'esecuzione di detta cura, e il paziente muore. Il caso di E.E., per es. (in cui quel che occorreva per far sì che morisse non era una condotta meramente omissiva, ma una condotta attiva, cioè staccare i tubi) non ci rientra. Mi sembra una norma meramente di chiusura: non è possiible morire volontariamente, se l'interessato non è in grado di uccidersi da sé.
E il comma successivo conferma che, in ogni caso, il medico non può fare od omettere alcunché che "produca o consenta" la morte del paziente (a condizione che il trattamento necessario a mantenere in vita il paziente non sia "ordinario e proporzionato").
In altre parole, l'unica salvaguardia residua (ma lo si vedrà meglio dopo) per la famosa "dignità" del paziente, e del tanto strombazzato suo diritto di rifiutare i trattamenti medici, si riduce al mero diritto di rifiutare trattamenti "straordinari e sproporzionati", e sempre attraverso il giudizio del medico e della sua "scienza e coscienza".
Mi sembra già qui di dubbia conformità col dettato dell'art. 32.2. Cost.

Luca/KK | 18.02.09 17:45

1. Ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, [...].

Norma inutile, anche per quel che riguarda le condotte omissive: tutti i reati in questione sono reati di evento e per cui vale la clausola di equivalenza del 40 II comma c.p. Insomma hanno scoperto che esiste l’omissivo improprio. Urca.

2. L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza non può in nessun caso essere orientata è[...]

Questo comma mi sembra che vada letto in necessaria correlazione con il primo comma dell’art. successivo.

1. Soprattutto in condizioni di morte prevista come imminente, [...]

Quindi, parrebbe dal 2.2: il medico deve fare tutto ciò che utile a salvaguardare la vita e/o la salute del paziente (attività diciamo di “mantenimento”) purché (e qui non si capisce) ciò porti ad un beneficio (cioè un miglioramento). Problema, quindi: l’attività di mero mantenimento, senza speranze di miglioramento anche minimo è dovuta? Il comma succ. parrebbe far propendere il sì, perché fa divieto di trattamenti ultronei rispetto al “sostegno vitale” che, insomma, pare essere dovuto.
Tutto ciò non risolve il drammatico problema delle cure palliative (classica e tragica scelta: do la morfina, abbreviando la vita, ma eliminando il dolore, o non dò la morfina , allungando la vita, ma facendo soffrire il paziente come un cane?).
La nozione di trattamenti “straordinari” è davvero troppo vaga e non risolve nulla. L’accanimento terapeutico di per sé è efficace, nel senso che porta ad un risultato. L’unico aggettivo pertinente è “proporzionato”: ma pertinente non significa che crimini qualcosa. Difetta, evidentemente la riflessione sul punto nodale e cioè che cos’è un trattamento proporzionato.

3. Il divieto di accanimento terapeutico non può legittimare attività che direttamente o indirettamente, [...]

Norma ottativa funzionale a far contento qualche prete (stolto) e lasciare libere le procure di fare quel che gli pare. O la norma ripete quel che dice il 2.1 (e allora è inutile) o dovrebbe consentire di riqualificare condotte, in sé lecite, come illecite in funzione della prava volontà (eutanasistica) di chi richiede o esegue il trattamento.

Nota meta giuridica. Il rifiuto dell’eutanasia, secondo me, significa imporre non a chi sta male, ma a chi sta vicino a chi sta male di farsi un mazzo tanto perché l’ammalato non perda la speranza. Sono i sani che si devono sbattere per dare al malato una ragione di vivere. Qua pare che i sani possano continuare a fregarsene, ma il malato non deve fare cose che arrechino disturbo ai sani. Non mi convince.

etienne64 | 18.02.09 18:46

@Luca. Piano col 32. Affermato un diritto non ne hai affermato la disponibilità. Stai facendo una inversione metodologica.

etienne64 | 18.02.09 18:48

"Sono i sani che si devono sbattere per dare al malato una ragione di vivere. Qua pare che i sani possano continuare a fregarsene, ma il malato non deve fare cose che arrechino disturbo ai sani. Non mi convince."

Questa spiegamela meglio, che non sono sicuro di averla capita.

Luca/KK | 18.02.09 18:54

Sul 32.2. Cost.: attento. Il diritto a non essere obbligati a trattamento medico se non per disposizione di legge fa riferimento a casi in cui l'interesse pubblico alla salute è evidente (i casi paradigmatici sono quelli delle vaccinazioni obbligatorie), e già qui non ci siamo proprio (spiegami dov'è l'interesse pubblico a che io mi sottoponga a un trattamento sanitario obbligatorio mirante a mantenermi in stato vegetativo permanente). Inoltre, la legge che impone il tratt. medico ai recalcitranti non dovrebbe comunque "violare i limiti imposti dal rispetto per la persona umana": e mi sembra che non ci siamo neanche qua.

Luca/KK | 18.02.09 19:08

Veniamo all'art. 3.
A parte quel "soprattutto" che colpiva Soupe, e che pare un pleonasmo, il primo comma rinbadisce quel che c'era già scritto nell'art. 2: cioè che "il medico deve astenersi da trattamenti sanitari straordinari o non proporzionati", che risulta una prescrizione ambigua per tutte le ragioni già dette. L'obbligo del medico di astenersi da trattamenti "non efficaci o non tecnicamente adeguati" pare inutile, perché già esistente. C'è, peraltro, da chiedersi se il divieto di trattamenti sproporzionati o straordinari sia assoluto o invece non possa venire accantonato in caso sia il paziente (o chi per lui) a chiederlo. Se io, nonostante la straordinarietà e sproporzione del trattamento sanitario proposto, e che fa inorridire il medico, voglio assolutamente provarci perché pur di non morire farei qualunque cosa?
Il secondo comma sembra problematico già rispetto al primo comma, perché spiega che il divieto di cui comma precedente (che, come ricordate, si applica "Soprattutto in condizioni di morte prevista come imminente") non consente comunque che si compiano "attività che direttamente o indirettamente, per loro natura o nelle intenzioni di chi li richiede o li pone in essere, configurino pratiche di carattere eutanasico o di abbandono terapeutico." Data l'amplissima definizione di eutanasia di cui all'art. 2, l'impressione è che non si possa fare a meno di accanirsi terapeuticamente se la conseguenza del mancato accanimento sia la morte; il che però contraddice grossolanamente quanto diceva il primo comma.
Inoltre, non capisco cosa voglia dire "attività che configura pratica eutanasica non per sua natura ma nelle intenzioni di chi la richiede", perché non si capisce proprio cosa sia una pratica eutanasica che sia tale "per sua natura", specie dal lato delle condotte omissive.

Luca/KK | 18.02.09 21:18

osservazioni da non addetto ai lavori.

art3. Divieto di accanimento terapeutico
Ma non sarebbe buona cosa definire in un testo di legge, prima di vietarlo, cosa si intende per? Che so, con un articolo tipo "termini e definizioni"...

alessandro | 18.02.09 22:18

Sarebbe buona cosa eccome, Ale. Spesso lo si fa anche. Ma nella fattispecie, io ho l'impressione che un po' di vaghezza faccia comodo a tutti. Questo è un ddl che dice e non dice, vuole e non vuole; essere troppo chiari, o anche passabilmente chiari, sarebbe controproducente.

Luca/KK | 18.02.09 22:52

gli articoli 2 e 3 formano la lettera a e b di un comma 22?

Alberto Lupi | 19.02.09 03:04

L'articolo 4, sul consenso informato, non presenta in generale grandi novità (l'istituto era già presente nel nostro ordinamento). C'è la stranezza di quella "revoca parziale" del consenso al comma 4.5 ("Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente"), obiettivamente non molto chiara- ma presumibilmente si vorrà dire, goffamente, che il consenso può essere revocato a tutto il trattamento o solo a una sua parte.
Invece sono abbastanza strani i commi
4.6. e 4.7 che, a proposito di interdetti, inabilitati e minori, stabiliscono dapprima che il consenso informato va rilasciato da tutori, curatori, amministratori di sostegno, genitori ecc., ma poi aggiungono sibillinamente: "La decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute dell’incapace e non può pertanto riguardare trattamenti sanitari in pregiudizio della vita dell’incapace stesso". Significa che, se la decisione riguarda trattamenti "in pregiudizio della vita" (che già non si capisce cosa vuol dire, ma potrebbe riferirsi a tutti i trattamenti sanitari destinati a salvare la vita del paziente - e sempre, NB, al di fuori dei casi di urgenza, per cui dispone l'ultimo comma -), la decisione non spetta a genitori, curatori, tutori ecc. Ma allora a chi spetta? Se non spetta a loro, né ovviamente al minore, interdetto, inabilitato, allora non può che spettare al medico, direi.
Il caso della persona temporaneamente incapace di intendere e di volere (incluso, quindi, chi si trova in coma o in stato vegetativo eprmanente) dovrebbe essere disciplinato allo stesso modo (tramite l'amministratore di sostegno ex art. 404 c.c.), ai sensi del comma 4.6.

Luca/KK | 19.02.09 11:24

Divertente questo blog.
Sicuramente originale questa discussione rispetto allo sfogatoio che si trova di solito.
Non tutto ciò che ho letto, però, è condivisibile.

- Il riferimento all'art.5 cc è improprio.
In primo luogo perchè la norma è stata scritta prima della costituzione (e, per altro verso, della convenzione di Oviedo), dunque va riletta ed integrata con la normativa costituzionale sovraordinata.
In secondo luogo perchè il (peraltro ottimo) legislatore del codice non poteva avere in mente le situazioni che costituiscono il reale problema odierno poichè verificatesi solo con il successivo sviluppo delle conoscenze e tecniche mediche.
In pratica il legislatore del codice vietava solo di farsi tagliare un braccio.
La norma peraltro ha subito ampie deroghe sia dalla giurisprudenza (per esempio con i casi englaro e welby in applicazione della costituzione) sia dal legislatore(si pensi alla legge che ha consentito l'espianto di un rene da persona sana).

- La parola "soprattutto" è presente nella legislazione vigente circa trecento volte (controllare per credere)

- Che la salute e la vita possano essere considerati oggetto di un "interesse collettivo" può discutersi ma diamolo per buono anche se personalmente lo trovo aberrante. Ma anche dando per buono l'assunto non si capisce quale interesse superindividuale esista nel tenere invita gli Englaro o gli Welby.

- Condivido l'analisi dell'art.3, salvo per un dettaglio. Il primo comma, come avete rilevato, è palesemente in contraddizione con il secondo (il primo vieta i trattamenti sproporzionati, soprattutto in casi di morte imminente, il secondo li impone se servono a prolungare la vita). Ma soprattutto il secondo comma vieta al medico di porre in essere attività che "nelle intenzioni di chi le richiede" abbiano natura eutanasica. Dunque se io sono supertizioso e credo che bere chinotto mi ucciderà il medico non mi potrà dare il chinotto. Oppure, ancora più divertente, se io credo che un farmaco, in realtà utilissimo, mi ucciderà il medico non me lo potrà dare perchè nelle mie intenzioni vi è morire assumendo quel farmaco.

- Quanto al consenso informato per gli incapaci, in questo blog ci si è stupiti della formulazione adottata nel ddl che tuttavia è corretta e ovvia. Già ora il consenso per i minori (ad esempio) è dato dai genitori i quali però hanno l'obbligo di agire nell'interesse del minore (il caso più evidente è quello dei testimoni di geova che possono rifiutare una trasfusione per sé stessi ma non per i figli). In realtà ci sarebbe da chiedere alla legge di consentire ai genitori maggiore agio decisionale nei casi di "fine-vita" estremi (si pensi ai terminali di tumore), ma francamente con l'aria che tira in questo parlamento è a dir poco illusorio. Il vero nodo è quello dei maggiorenni capaci che dispongono ora per allora, cosa di cui la legge si occupa nelle norme successive.

Tornerò a leggere cosa scrivere del resto della legge.

Arrivederci.

liblib | 19.02.09 13:56

L'art. 6 forse è la parte più interessante dell'intero articolato.
Si comincia spiegandoci i requisiti di forma:
"Le Dichiarazioni Anticipate di trattamento (DAT) ... sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all'esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione Anticipata di Trattamento.
... Il notaio ne certifica l’autenticità ed attesta che il medico abbia informato con chiarezza il paziente delle possibili situazioni cliniche e dei possibili trattamenti di fine vita, al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di questi.
"
Partecipano quindi alla DAT tre soggetti: il paziente, il medico e il notaio (quest'ultimo "a titolo gratuito", norma non solo veramente inaudita e pazzesca, ma anche incostituzionale, oltre al fatto che sarebbe divertente convincere un notaio qualsiasi a sorbirsi una palla del genere aggratis- a meno che il legislatore non pensi a una qualche forma di sostegno pubblico e quindi a duna copertura pubblica dei costi notarili, oppure che non preveda un accompagnamento coattivo del notaio recalcitrante ad opera dei Carabinieri: solo che il testo non lo dice).
Il medico deve informare il paziente, che esprime la sua volontà, ed il notaio, oltre ad autenticare la firma , attesta che (i) la parte sia capace d'intend. e di volere, e (ii) che sia stata adeguatamente informata (un punto che, a rigore, sarebbe parecchio problematico, ma ovviamente finirà comunque a tarallucci e vino).
Un bell'ambaradan, quindi, che diviene ancor più singolare visto che nello stesso 6.1. si legge che "Le DAT non sono obbligatorie né vincolanti", e infatti, come si vedrà successivamente, la DAT finisce per essere una specie di acqua fresca, visto che a decidere in pratica è il medico: ma allora che senso ha farla?

Il 6.4., sulla durata, dice che la DAT ha validità triennale, "salvo che il soggetto sia divenuto incapace", nel qual caso, presumibilmente, la DAT rimane valida ed efficace (ma potrebbe anche significare che, invece, la DAT perde ogni efficacia all'evento incapacitante, pur se avvenuto prima dei tre anni).
Sulla revoca e la sua forma, il testo nulla ci dice. L'intento, presumibilmente, è quello di rendere la revoca della DAT meno gravosa formalmente della sua redazione: ma o la norma diventa più esplicita, oppure dovrebbe trovare applicazione l'ordinario principio civilistico per cui gli atti modificativi o estintivi di un negozio formale devono rivestire la stessa forma.

Luca/KK | 19.02.09 15:54

Ops, avevo saltato l'art. 5, che definisce il contenuto e il valore della DAT. Il primo comma ci chiarisce che la DAT ha valore proprio in previsione della sua incapacità di intendere e di volere; quindi il dubbio che avevo espresso nel commento precedente è infondato. Si noti che oggetto della DAT è l'orientamento del soggetto "in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita".
Il secondo comma ci informa che, "circa l'attivazione e non attivazione di specifici trattamenti sanitari", il paziente "è legittimato dalla legge e dal codice di deontologia medica a sottoporre al proprio medico curante": e meno male che gli viene concessa questa graziosa "legittimazione"... che peraltro discende già pari pari dalla Costituzione!
Il comma 3 ci informa che il soggetto può "dichiarare di accettare o meno di essere sottoposto a trattamenti sanitari sperimentali invasivi o ad alta rischiosità ... [o] che anche a giudizio del medico avessero potenziale, ma non sicuro carattere di accanimento terapeutico". Nel comma 4, si aggiunge che nella DAT si può formulare una "rinuncia ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, futili, sperimentali, altamente invasive e invalidanti" nonché "indicazioni favorevoli o contrarie all'assistenza religiosa e alla donazione post mortem di tutti o di alcuni suoi organi". Ai commi 5 e 6, a scanso di equivoci, si chiarisce che nella DAT non si possono né "inserire indicazioni finalizzate all'eutanasia attiva o omissiva" né trattare di ogni forma di "alimentazione ed idratazione" che, a quanto pare, secondo il testo, non sarebbero un trattamento sanitario.

Ricapitolando: nella DAT si può parlare di quali trattamenti sanitari o di fine vita si intende ricevere o rifiutare nell'eventualità di propria futura incapacità: tuttavia, non si può richiedere l'eutanasia attiva o passiva (e dunque, come abbiamo visto, non si può neppure rifiutare un trattamento sanitario la cui cessazione o mancata attivazione determinerebbe la morte) né si può rifiutare l'alimentazione/idratazione forzata.
Non è che ci sia granche' di cui scrivere nella DAT, obiettivamente.
L'unico spiraglio di autodeterminazione che rimane (ma tutto dipende da come la nroma verrà interpretata dai giudici) sta nella possibilità di rifiutare i trattamenti sproporzionati, futili, sperimentali, altamente invasivi (ma non l'alimentazione e idratazione forzate).
Poca roba davvero.

Luca/KK | 20.02.09 12:19

Interessante quel che dice Liblib.
Ma richiede alcune precisazioni.
La Relazione al c.c. quanto al 5 precisava che "l'integrità fisica è essenziale perché l'uomo possa adempiere ai suoi doveri verso la società e verso la famiglia".

Se è perfettamente vero che, quando fu scritta, la norma pensava al fascistico dovere di combattere e produrre per la nazione, rimane il fatto che il problema si può porre pari pari non rispetto a questi obblighi, ma rispetto agli inderogabili doveri di solidarietà di cui all'art.2.
Insomma, proprio perché "inderogabili" gli obblighi di solidarietà non consentono di far ampliare l'autoderminazione al punto di poter dire "Io mi son stufato, me ne vado e gli altri si arrangino".
Non ho in tasca la risposta: ma so per certo che che il problema si pone. E, a livello meta giuridico (ma nenache tanto meta), non si può non notare che esista un contrasto tra principio di autoderminazione e principio di solidarietà. Quest'ultimo impone di fare delle cose anche in contrasto con la mia autoderminazione (es. devi essere solidale economicamente con Mario. Mario lo odio, mi autodetermino a non solidarizzare con Mario. No, sorry, la tua autodetermianzione si gratta e tu solidarizzi, punto).
Ora, come tutti i principi confliggenti il problema è come farli convivere e armonizzarli (per non dire la parola abborrita, ma a me tanto cara, trovare un adeguato compromesso).
Ma di certo per il nostro sistema costituzionale (e, a dire il vero, mi sembra anche per la senesibità sociale diffusa) il principio di autodeterminazione nopn è la briscola che batte tutto.

Piglio poi il Bigliazzi-Busnelli & compagni.
Dicunt che ok, la Costituzione cambia pesantemente il quadro di riferimento dell'art.5 (vero, è evidente).
E' vero (ed evidente) che la Cost. pone un principio fondamentale di incoercibilità della libertà personale del soggetto. Ma (altro conflitto tra principi) occhio: il 32, nell'imporre il rispetto della "personalità umana" (cito) "in termini così categorici, da far ritenere che ne discenda la necessità per l'individuo stesso di rispettare il suo essere . Sarebbe pertanto, eccessivo configurare un , posto che il nostro sistema costituzionale si incentra sulla persona .
Ora, condivisibili o meno queste osservazioni, c'é una cosa che mi premerebbe sottolineare e cioé che la prospettiva dell'attuale dibattito mi sembra che appiattisca ed eguagli "valore/diginità della persona" a "autoderminazione".
Beh, no, non è così. Il "valore" o la "dignità" della persona umana non si risolve nella sua autodeterminazione: per la nostra Cost. parrebbe essere qualcosa di più.


etienne64 | 20.02.09 12:23

D'accordo, etienne, la persona umana è anche altro oltre alla sua libertà e autodeterminazione. Diciamo che non è sufficiente essere liberi o autodeterminati perché il valore o la dignità della per.um. siano rispettati? Diciamolo pure. Ma di certo, se non è sufficiente, è però necessario.
Il punto è: quali limiti alla autodeterminazione/libertà sono compatibili con la tutela ed il rispetto della persona umana?

Luca/KK | 20.02.09 12:28

Ulteriore integrazione, ma lesta lesta solo con le cose che ho sottomano.
GAZZONI, ribadisce che il diitto alla vita è indisponibile e risolve (sulla scorta dei famosi precedenti del rifiuto di trasfusione di sangue dei Testimoni di Geova) la questione del rifiuto di trattamenti sanitari limitando, almeno mi par di intendere, la possibilità del rifiuto nei casi in cui il rifiuto comporti la morte certa. Parrebbe insomma che io possa liberamente correre il rischio di morire, ma non possa liberamente disporre di certamente morire. (Il che poi è il distinguo tra andare in macchina e buttarmi da decimo piano).
BIANCA ribadisce che il 5 deve essere interpretato "in conformità al generale principio costituzionale che riconosce i diritti dell'uomo e, insieme, i doveri fondamentali di solidarietà sociale".

etienne64 | 20.02.09 12:34

Oh yeah, il problema è quello. Ma siccome ho fame, adesso vado a mangiarmi il panozzo, e faccio pure il fighetto che semina dubbi e non dà soluzioni.
Scherzi a parte (ma non l'incipiente panino), non lo so. Mi interessava davvero solo far notare che la questione è davvero più complessa e non può essere risolta schematizzando tutto in "moderni e libertari" vs. "preti reazionari".
E come sempre succede quando si deve far politica (e cioé armonizzare principi contrapposti, ma singolarmnete entrambi meritori della massima attenzione) non è affatto sufficente rilevare che un certo principio è in contraddizione con quello a cui tanto si tiene, proprio perché il risolvere, o l'armonizzare queste contraddizioni è l'essenza della politica.

etienne64 | 20.02.09 12:44

expliquez-moi un truc:

a volte leggo "principio di autoderteminazione" come se fosse una prerogativa dell'individuo, e "principio di solidarietà" come se fosse qualcosa a cui deve attenersi il pubblico. La dove io non vedo come possa esserci una auto-determinazione se non garantita (se è questo il termine; forse invece 'fondata', o 'instituta' (latino sensu)) dal (o sul) 'pubblico', e la solidarietà come una elezione dell'"individuo", quippe un prodotto dell'auto-determinazione.

E anzi il prodotto dell'auto-determinazione nel momento in cui si diventa coscienti (processo che che è un lavoro politico, non psycho-estetico-farlocco) del fatto che essa (auto-d.) si realizza (=agisce, =opera) IN QUANTO sono engagée nel 'pubblico', e non in quanto rivendico un posto speciale per la mia panza nella 'solidarité ambience' che delego al 'pubblico'.

Nescio. Quae tamen ubi ita essent, il "principio" (principio? mumble mumble...) di solidarietà non può essere garantito dallo Stato se non attraverso l'estensione dell'esercizio dell'auto-determinazione, e l'auto-determinazione non ha nessun senso se pretende di essere un fatto panzico privato. Insomma, non vedo come si produca "solidarietà" (non un 'principio', dunque, non 'a principio') se non en engageant son auto-détermination, il quale è ipsemet un prodotto sociale, ut mihi videtur.

ut dicas etiam nobis rogamus quid configurandum est hac in sententia:
"Sarebbe pertanto, eccessivo configurare un , posto che il nostro sistema costituzionale si incentra sulla persona"

Francesca | 20.02.09 13:56

Lapsus, chiedo venia. La Bigliazzi diceva che non è configurabile "un diritto a morire".
E' fuorviante considerare il principio costiuzionale di autod. e/o il principio di solidarietà come "individuali" o "pubblici".
Una Costituzione detta delle norma generalissime e cioé pone dei "principi" che potrebbero essere consierati come delle scale valoriali (art.1 della MIA costituzione: La cioccolata al latte è meglio di quella fondente: è un assunto assiologico).
Il principio di autodeterminazione dice che prima di porre una norma che limiti l'autodeterminazione dei cives devi avere un motivo estremamente forte.
Il principio di solidarietà consente di imporre degli obblighi pro aliis.
Condivido che l'autodeterminazione non può essere un fatto panzico privato.
Ma parrebbe che secondo molti l'intimità panzica privata debba essere tutelata contro tutto e contro tutti. Attendo che mi si dia del prete per quel che ho appena scritto :-)
E quel che dicevo prima è che, invece, parrebbe che la Cost. non autorizzi questa lettura panzica del principio di autodeterminazione.

etienne64 | 20.02.09 15:08

Ah... fascinating. I principi costituzionali. D'accord.

Ora, io vi leggo da lontano, e quello che mi pare di osservare è che l'unica cosa rimasta fra il vostro Paese e la regressione totale sono le Istituzioni: la Costituzione, la Presidenza della Repubblica, la Magistratura, ect. Istituzioni liberali.

E pourtanto vituperate.

Sembra a me, cioè, che sia rimasta in piedi la struttura di una democrazia (liberale), ma che sia sparita la politica che in quella struttura vive. La politica che è la sostanza di quella struttura. Secondo me questo non prelude ad una mutazione delle Istituzioni, per esempio da 'liberali' a 'socialiste', ma ad una sparizione ANCHE della 'struttura' liberale.

I Decrescenti Felici, par example: difficile vedere un ruolo per una cosa come "la magistratura", o "il municipio", o "il fisco", o "il Senato"; o almeno molto più difficile che prefigurare un ruolo per qualcosa come "il Patriarcato" o "il Ducato" o "il Capitolo degli Elders", o "la Festa di San Remo".

E non vedo quanto a lungo i iuris consulti possano resistere con la loro eroica difesa della cultura e della praxis incastonata nel tessuto prezioso dei loro connettivi logici se di là hai un 'sociale' abbandonato ai prodigi e ai portenti della 'comunicazione' panzica.

Francesca | 20.02.09 16:20

Ah, certo, è chiaro che il diritto da solo non basta a rifondare una cultura che si dissolve. In un certo senso è proprio questo il paradosso di certe 'battaglie' (il termine fa schifo, lo so) per l'affermazione di certi diritti. A volte si ha l'impressione che una certa parte politica, numerosa e no doubt in buona anzi ottima fede, pensi che il diritto può fare a meno della plitica e perfino della condivisione di certi obiettivi nella società. E' come se si dicesse (e a volte, infatti, lo si dice: anche se sono solo i più rozzi a dirlo): certi diritti sono necessari per avere una vera democrazia/libertà/Stato sociale/ ecc. (la parola 'progresso', peraltro, non viene più utilizzata all'uopo); bisogna introdurli con la legge, ma se non ci si riesce con la legge, allora va bene anche qualunque altro mezzo (ad es. mediante la magistratura).
Solo che la storia, anche italiana, ma soprattutto straniera (sto leggendo la coscienza di un liberale di Krugman, che contiene esempi impressionanti), è piena di diritti che vengono prima riconosciuti e poi negati - e non sempre si è trattato di privilegi inaccettabili.
Non è che se la maggioranza delgi italiani non è d'accordo con noi, vuol dire che gli altri sono dei trogloditi indegni di sprecarci il nostro tempo e che dovranno in un modo qualunque ingoiare quel che diciamo noi anche loro malgrado; vuol dire che non ci siamo spiegati abbastanza bene, che non abbiamo capito abbastanza le ragioni contrarie, che la nostra proposta non è ancora abbastanza intelligente, insomma che ci dobbiamo lavorare ancora parecchio.

Il diritto non può sostituire una politica, una cultura, o al limite una religione.

Luca/KK | 21.02.09 12:44

OT: su rep. delle donne di oggi (21.02), a pag. 56, si segnala il libro Dead Aid dell'economista dambisa moyo.
mi era sconosciuta fino a oggi.
qualcuno ne sa qualcosa?
mi sembra interessante.
chiedo all'"africana" francesca.
magari ne fate un post?

ciao!

addb | 21.02.09 15:29

Ok, AD, sull'OT mi informo e vediamo (non ne so nulla neanch'io).

Passiamo all'art. 7, che parla del fiduciario, che può essere nominato nella DAT e "che opera sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nelle dichiarazioni anticipate, per farle conoscere e contribuire a realizzarne le volontà." e deve anche lui sottoscrivere la DAT. Esso "in stretta collaborazione con il medico curante con il quale realizza l'alleanza terapeutica, si impegna a garantire che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dalla persona nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento" e "a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico", ma deve altresì "verificare attentamente che il paziente non sia sottoposto a nessuna forma di eutanasia esplicita o surrettizia".
Più interessante l'art. 8 che segue.

Luca/KK | 21.02.09 15:54

In buona sostanza, l'art. 8 ci informa che, nonostante la DAT, le decisioni sul trattamento terapeutico le prende una sola persona: il medico. Il quale deve, sì, consultare attentamente la DAT e sentire il fiduciario, ma in ultima analisi non ne è minimamente vincolato e fa come gli detta la cosceinza (la sua) e l'etica professionale (sempre la sua); al massimo, è tenuto a motivare il suo scostarsi dalle volontà del piente, e questo è tutto.
Ci sono anche alcuni commi del tutto superflui: per es. il 2 (" Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica", ma già sappiamo che indicaizoni simili non possono essere inserite nella DAT e comunque non possono essere eseguite; ed il 4, che ci dice che, "nel caso in cui le DAT non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, può disattenderle, motivando la decisione": ma questo non è nulal di diverso da quello che il medico può fare in ogni altro caso).
Il comma 5, infine, spiega che, in caso di conflitto fra fiduciario e medico curante, a dirimerla viene chiamato
" un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero" e che tuttavia "Tale parere non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico". Qui il testo non è chiaro: d'accordo (fino a un certo punto) che il medico non possa essere costretto ad una terapia che non condivide, ma cosa succede allora? Che il fiduciario può pretendere che la terapia determinata dal collegio venga eseguita da un altro medico? parrebbe l'unica soluzioen sensata (se tanto il medico curante fa quello che gli pare, il collegio arbitrale non servirebbe a nulla), però il testo non lo dice.
Inoltre non è chiaro il rapporto tra l'arbitrato del comma 5 e il ricorso all'A.G. dell'articolo successivo.

Luca/KK | 21.02.09 16:03

Mah... ma di che stiamo a discutere?
Copio dala forum de La Repubblica sotto la notizia della manifestazione contro la tortura di Stato
"Se siano mille o migliaia, poco importa! Il Progresso dell'Umanità e la lotta contro l'oscurantismo è sempre stato portato avanti da poche minoranze. Il meglio della Società civile! I buoi si accodano dopo....................... Sono con Voi !"
Scoramento.

etienne64 | 21.02.09 16:27

Dai etienne, non ti scoraggiare! La lotta contro l'oscurantismo si fa con i testi in mano e la voglia di studiare, non con "il meglio della Società Civile" (autonominatasi S.C., e autoproclamatasi il meglio)... (gente che, miracolosamente, riesce ad avere torto anche quando ha per caso ragione).

Luca/KK | 21.02.09 16:45

Vabbé.
Facciamo come diceva l'Assanti che sosteneva che prima di criticare una legge, sopratutto se viene da un governo non amico, bisogna tirar fuori tutto il bene possibile dalla legge stessa e solo fatta questa operazione si può criticarere interesante l'idea di "alleanza terapeutica" di cui all'art.
In effetti, esiste un problema (stavolta sì, dear KK!) di asimmetrie informative.
Il paziente ne sa molto meno del medico.
Nè, francamente, una informativa per quanto completa può far arrivare il paziente o il fiduciario ad una capacità di valutazione pari a quella del medico. In un po' di ore non acquisisci la capacità di valutazione che il profesionista si è fatto in anni.
Sicché c'é un problema di fondo in tutto questo gridare "Viva la libertà e viva la autoderminazione" e cioé che la mia capacità di autodeterminarmi è necessariamente limitata e probabilmente inadeguata.
Insomma, la rappresentazione segna il confine del consenso(né più e né meno come nel dolo), perché non puoi avere qualcosa definibile come consenso se non hai una adeguata rappresentazione delle opzioni su cui consentire.
La legge, così, tenta di superare (in modo tutto sommato ragionevole) questo problema attribuendo al paziente una sorta di funzione "politica" e cioé dare le direttive di massima entro cui il medico deve esercitare la sua discrezionalità tecnica.
In effetti, al paziente pare venga limitata notevolmente la possibilità di interloquire sul come attuare le direttive da lui stesso date.
Il che, però, ha un qualche senso.
Tizio decide di farsi operare di appendicite. Gli viene spiegato tutto, presta il consenso, però dice: Tutto ok dottore, però io, siccome appartengo agli avventisti del 7° giorno e un quarto, sono contrario alle suture sulla pelle.
Ehhh? Fa il dottore: "Scusi, io dovrei aprirla, e poi dovrei lascisare tutto aperto?", Ma no dottore, le suture interne vanno benissimo: solo che il nostro sacro testo dice "Bonzi bonzi bonzi bo" e quindi lei non deve cucirmi l'epidermide.
Questo non è libero consenso, è idiozia.
Gli è che, dopo aver posto questa cosa interessante della alleanza terapeutica il testo non è molto coerente con le premesse, sopratutto in punto revoca e in punto specificità.
Perché, se il consenso è significativo per quel che il paziente può consciamente e scientemente consentire e cioé l'impostazione generale dell'approccio ad una sua malattia, non è tanto chiaro perché il consenso dovrebbe riguardare "specifici trattamenti" di cui al 5/2 ovvero perché il consenso potrebbe essere revocabile parzialmente (pena l'asurdo dei non farsi fare i punti di sutura di cui sopra).
Se c'é qualcosa che non va, su questo punto, mi pare proprio il mancato approfondimento sull'oggetto della dichiarazione di consenso (attuale o anticipato): vi è un limite oltre cui il consenso nopn è più significativo perché necessariamente inadeguatamente informato. Oltre questo limite parlare di consenso è vacuo.
Il problema è stabilire quale sia questo limite. E la legge (recte la proposta di), degna erede di Thoeni, aggira proprio questo punto cruciale.
E credo che sarà un po' difficile che questa questione venga affrontata perché i fautori del Progresso e della lotta contro l'Oscurantismo sono disposti a tutto, ma non ad ammettere che ci siano delle cose che non sanno, perché questo è antidemocratico (cosa c'entra non si sa, ma resta antidemocratico).

etienne64 | 22.02.09 10:51

Mi sembra poi del tutto coerente con l'idolatria del consenso una adeguata certificazione del consenso, come una durata limitata delle dichiarazioni del consenso, dacché se il consenso è tutto, allora deve essere anche il più possibile attuale.
La prestazione imposta ai notai è sì legittima (una delle tante, dal servizio militare ai moduli che devi compilare per avere una presatzione pubblica), ma all'evidenza renderà i notai scarsamente motivati a verificare attentamente "che il medico abbia informato con chiarezza il paziente delle possibili situazioni cliniche e dei possibili trattamenti di fine vita, al fine di rendere pienamente consapevole la dichiarazione di questi". Praticamente, il notaio finirà per fare un'autentica di firma e a raccogliere la dichiarazione del medico di aver informato. Non è chiaro lo status di tali dichiarazioni. Commette falso ideologico il notaio che attesti troppo sbrigativamente, ovvero commette false informazione a PU il medico che dichiari il falso?
Boh, non capisco. Per la prima, dovrebbe essere specificato un po' meglio cosa dovrebbe fare il notaio e quindi cosa deve attestare; per la seconda, si va a scontrarsi con il fatto che "l'adeguatezza" è un giudizio e quindio non sindacabile (checché ne pensino le procure) in termini di falso.
Per il notaio recalcitrante, no , direi che commette omissione d'atti d'ufficio (è pure sempre un PU), salva tutta la manfrina del 328 c.p. (visto che per definzione la DAT non è urgente).
Circa la revoca, in effetti, è vero che non è spiegata la forma della revoca: però, sempre per il principio del delirio di autodeterminazione, direi che è uno di quegli atti che possano avvenire in forma libera.


etienne64 | 22.02.09 11:18

Onestamente, Etienne, l'informazione c'entra poco, mi pare. Quel che c'entra è proprio il potere di decidere. Quando il seguace della setta XYZ dice al medico che lo può sì incidere, ma non ricucire, il medico lo informa che o lo ricuce oppure non lo incide affatto, e quali sono le conseguenze del "non incidere affatto", il problema non è se il seguace sia stato adeguatamente informato (chi decide quando lo è? sennò arriviamo al punto, come dici giustamente tu, che per poter essere "adeguatamente informati" tocca a tutti prendere una laurea in medicina. E poi lo stesso problema si ripropone in una miriade di altri ambiti, a cominciare dalle elezioni politiche, ma anche dal voto in un condominio), ma chi decide cosa bisogna fare con la sua appendicite. A me parrebbe che il seguace abbia (oggi come oggi, e Costituzione alla mano) tutto il diritto di dire: o si fa come dico io, oppure meglio nessuna operazione. Con il disegno di legge in esame, parrebbe invece (art. 2.2 e 3.2 in particolare, il resto riguarda più che altro la DAT ma comunque è nello stesso senso) che non sia più così.

Puoi metterla come ti pare (è una scelta legittima, è una scelta coerente, ecc.) ma qui siamo effettivamente allo Stato Etico o giù di lì.

Luca/KK | 22.02.09 11:26

A me una prestazione imposta per legge ai soli notai non pare affatto legittima, a meno che non venga disposta in qualche modo una risorsa economica per remunerare quella che è pur sempre una prestazione professionale.
E tra l'altro, un grave profilo generale che rimane del tutto oscuro è chi è che paga per tutto l'ambaradan, inclusi in particolare i trattamenti sanitari imposti dalla legge (o dal medico) per tenere in vita chi non lo vuole. Ad es., per E.E. si è tanto parlato di solidarietà, vita indisponibile ecc. ecc., ma alla fin fine tutti quelli che si sono occupati della poveretta hanno preteso eccome di farsi pagare.

Luca/KK | 22.02.09 11:32

No, no, un attimo.
Quando parliamo di consenso, questo deve fondarsi su una rappresentazione adeguata.
Poiché non tutti possono prendersi una laurea in medicina, rimane inevitabile che il tuo consenso non potrà esprimersi adeguatamente su tutto il problema.
E, in questo senso, l'idea della "alleanza terapeutica" non mi pare malvagia.
Ribadisco il parallelismo con la scissione tra "momento politico" e momento tecnico" di cui alla vecchia 142 del 1990 degli Emti locali.
Il politico può decidere se fare o meno l'asilo nido e quanti soldi stanziare, ma come fare le gare e come progettare l'asilo non lo sa né nessuno gli può chiedere di impianmtare la gara al posto del Segretario Comunale e/o progettare al posto dell'ingegnere, perché il Politico NON SA come si progetta.
Così tu: puoi decidere se farti aprire o meno (e questo la legge te lo consente), come decidere se preferisci farti aprire o farti curare con antibiotici, ma non puoi, non perché la legge te lo impedisca, ma perché il tuo consenso sarebbe vuoto, decidere se il taglio lo devi fare da dx a sx o da sx a dx (invento, non ho la più pallida idea di come mi abbiano tolto l'appendice, io dormivo)
"il seguace abbia (oggi come oggi, e Costituzione alla mano) tutto il diritto di dire: o si fa come dico io, oppure meglio nessuna operazione".
Non è proprio così.
Per il disegno di legge, può dire come si fa come dico io, con il limite che non può farlo se questo comporta una morte "certa".
E, di nuovo, il vero problema della legge è che aggira il problema di stabilire cosa quale sia una pratica di suicidio assistito e cosa sia invece una legittima accettazione di un maggior rischio (ovviamente lecito, pena non potersi nemmeno bere un'ombra di rosso).
Il che concretamente si riverbera sul problema delle cure palliative.
Vado a mangiare, torno dopo sulla questione dei costi e della solidarietà che è, mi sa, il vero problema "culturale" sottostante a 'sta proposta di legge.

etienne64 | 22.02.09 11:49

"puoi decidere se farti aprire o meno (e questo la legge te lo consente), come decidere se preferisci farti aprire o farti curare con antibiotici, ma non puoi, non perché la legge te lo impedisca, ma perché il tuo consenso sarebbe vuoto, decidere se il taglio lo devi fare da dx a sx o da sx a dx (invento, non ho la più pallida idea di come mi abbiano tolto l'appendice, io dormivo)"
Ma nemmeno per sogno. Il modo di esecuzione dell'intervento o del trattamento spetta al medico, non solo perché lo dice espressamente la legge, ma perché nessuno potrebbe legalmente costringere il medico a svolgere un intervento in modo contrario alle sue convinzioni tecniche.
Ma non è affatto vero che, in base a questo ddl, il seguace della setta possa decidere di rifiutare in toto un trattamento dalla cui omissione deriverebbe morte certa: non lo può fare, e se lo decide il medico può disattendere la sua decisione. E non mi sembra proprio che c'entri nulla l'informazione sufficiente o meno.

Luca/KK | 22.02.09 11:55

Stiamo dicendo la stessa cosa.
Il MODO di esecuzione dell'intervento spetta al medico.
Esatto.
Mio commento: il che è assolutamente ragionevole, perché il consenso dato circa la scelta tecnica sarebbe un consenso "vuoto". Tu dici perché non si può coartare legalmente il medico. Il risultato non cambia, anche se avrei dei dubbi sulla impossibilità di coartare il medico (non vedo perché il legislatore non potrebbe vietare l'uso di una certa tecnica, se esiste un ragionevole interesse; il legslatore potrebbe, p.es. vietare i beveroni al mercurio della medicina Taoista). Mentre ho assai meno dubbi sul fatto che un consenso dato in difetto di una adeguata rappresentazione non valga una cicca di tabacco.

Tu dici: "Ma non è affatto vero che, in base a questo ddl, il seguace della setta possa decidere di rifiutare in toto un trattamento dalla cui omissione deriverebbe morte certa".
Io dico: "Per il disegno di legge, può dire come si fa come dico io, con il limite che non può farlo se questo comporta una morte "certa".
Le due assunzioni mi sembrano perfettamemte coincidenti e sovrapponibili.
Non vedo davvero nessuna differenza.

Ribadisci un concetto, su cui, petulamentemente, io ho dei fieri dubbi.
"l'informazione c'entra poco, mi pare. Quel che c'entra è proprio il potere di decidere".
Già.
Mi spieghi un attimo, allora, il 2113 c.c.? O il 1425, se per quello. O tutti i vizi della volontà.
Coactus (sed etsi errans) tamen voluit, right? E perché annulliamo il contratto? Nel caso della violenza è chiaro; ma nel caso dell'errore o del dolo, come spieghi la singolare idea del legislatore di concedere azione sol perchè taluno aveva una rappresentazione falsata della realtà, falsata anche per incompletezza (la questione del dolo omissivo e degli obblighi di informazione ex fide bona, ben nota)?
Il lavoratore, sarà o non sarà padrone di decidere delle sue rinunce? Certo che sì, ma è meglio che qualcuno gli spieghi gli effetti della simpatica proposta che il paron gli ha sottoposto. 2113.
E, ancora più genericamente, perché i criteri di imputazione (dolo e colpa) non funzionano quando la rappresentazione è incompleta o fallace?
Semplice perché: perché consenso implica rappresentazione.
Puoi unirti a Flores d'Arcais contro la tortura di Stato, ma resta vero che consenso implica rappresentazione.
E qui, come in altri campi, è strutturalmente assai difficile che l'interessato possa avere una rappresentazione completa.
Sicché, l'idea del legislatore di sopperire a questa asimmetria informativa (però è carino: ogni volta che uno di noi le tira fuori, 'ste asimmetrie, l'altro non è d'accordo sull'uso delle asimmetrie in quel campo ;-) )mediante "l'alleanza terapeutica" non mi pare spregevole.

Il problema qua è solo il principio dell'art.2, fine.

Tutto il resto è ragionevolmente coerente con le più oltranzistiche idee di autodeterminazione.


etienne64 | 22.02.09 15:01

Notai? E perché no. Io Principe voglio fare una fortezza dove tu hai il vigneto? Te lo esproprio. Basta che rispetto la legge sugli espropri (che io ho fatto con magnifica fantasia dalla legge Napoli del 1888 in poi).
Io principe voglio che i notai facciano 'sta cosa? E lo impongo.
Come, fino al 1991, il gratuito patrocinio era, appunto gratuito, un "onore" che l'ordine spargeva qua e là. E il sistema era perfettamente costituzionale. Poco efficiente, hanno sostenuto alcuni e così si è introdotto il patrocinio a spese dello stato. Ma non è mica costituzionalmente obbligato.

etienne64 | 22.02.09 15:06

Del primo commento: la petuanza è mia, non tua, of course. FA parte della mia natura, sorry ;-)

etienne64 | 22.02.09 15:08

Il patrocinio può essere un discorso plausibile (nessuno può svolgere l'assistenza tecnica in un processo se non un avvocato), anche se per quanto mi riguarda di più che dubbia costituzionalità (perché diavolo il gratuito patrocinio lo dovrebbero pagare gli avvocati?). Ma l'autentica di una firma e quel minimum di accertamenti che bisogna fare nel caso della DAT li può fare chiunque, anche un segretario comunale: perché diavolo bisogna imporre ai notai di farlo?
(Che poi la categoria dei notai sia antiquata, priva di una ratio seria, e si possa tranquillamente abolire è un altro discorso).

Luca/KK | 22.02.09 15:14

Per lo stesso motivo per cui il principe pianta una fortezza nel tuo vigneto, espropriandotelo.
Perché poi rifilare la cosa ai segretari comunali? Mica sono gratis, quelli.
Insomma, non facciamo dire alla Costituzione quello che la Cost. non dice. Le prestazioni imposte sono possibili (art.23) con il limite dell'apporvazione parlamentare (legge).

etienne64 | 22.02.09 15:33

La petulanza non mi dà nessun fastidio, anche perché la riconosco in me stesso in primis :))

E' solo che veramente nel testo del ddl tutto questo rilievo che tu attribuisci alla pienezza del consenso io non ce la vedo. Correttamente, secondo me, il legislatore impone una procedura informativa che ritiene, secondo un giudizio prognostico/probabilistico abituale nel diritto, adeguata enlla stragrande maggioranza dei casi. Di regola, quando il medico ti dice: o ti operi di appendicite, oppure muori, sei abbastanza informato da poter decidere se vuoi farti operare o meno. Dopodiché devi decidere. Sennò che facciamo, un esame al paziente per sapere se ha capito o no? E sennò coem la mettiamo col 4.4., che sancisce il diritto del paziente a NON farsi informare?
Ma il fatto è che qui (i) certe decisioni non le puoi proprio prendere, (ii) anche se le prendi, in ultima analisi il tuo medico fa quello che gli pare. A me sembra questo il problema del ddl.

Luca/KK | 22.02.09 15:38

Eh, ho capito che c'è l'art. 23, ma esiste pure un certo articolo 3, mi pare. Dal quale discendono una serie di cose come: le prestazioni personali e patrimoniali io te le posso pure imporre, purché non siano ingiustificatamente discriminatorie. E quanto all'espropriazione, mi risulta esistere anche un art. 42 Cost. che impone un indennizzo al proprietario espropriato, no? Senza contare che, nella fattispecie, mi devi spiegare dov'è l'interesse pubblico a che quella determinata prestazione venga resa proprio da un notaio e non da chiunque altro.

Luca/KK | 22.02.09 15:49

Ultima cosa, visto che mi sembra che siamo entrambi in studio e dovremmo lavorare invece di dilettarci ;-)
Si, se la scelta è quella, allora sei sufficentemente informato. E qui la legge pone un limite: non puoi validamente consentire a morire. Nè più e né meno di quello che c'é già nel nostro ordinamento perché viene fatto divieto al medico di aiutarti o semplicemente lasciarti andare, già oggi.

Tutto il resto lo puoi fare e, sempre nello spirito dell'Assanti, mi pare che la legge segni un punto a favore di una maggiore consapevolezza e partecipazione del paziente. Perché nelle situazioni più sfumate (se fai così potresti - ma non si sa bene- vivere di più, ma avere tanti dolori in più, se fai così -ma non si sa bene- vivresti probabilmente di meno, ma senza soffrire tanto) le indicazioni del paziente, invece, acquistano un rilievo ed una conoscibilità notevoli.

Utile ragguaglio, anche perché Patti assai mi piace:
link
C'è anche altra roba, ma questo, come spesso Patti, assai mi piace per chiarezza ed equilibrio.

etienne64 | 22.02.09 15:50

"Nè più e né meno di quello che c'é già nel nostro ordinamento perché viene fatto divieto al medico di aiutarti o semplicemente lasciarti andare, già oggi."
Eh, no, non mi pare proprio. Mi pare anzi che, finché sono cosciente e capace d'intendere e di volere, a legislazione vigente posso eccome rifiutarmi di acconsentire ad una cura in mancanza della quale morirei.
Anche sul resto della tua analisi non sono affatto d'accordo. Un conto è far sì che una volontà, alla quale si riconosce valdiità ed efficacia, venga formata in piena consapevolezza e informazione; un altro e ben diverso è rpetendere che una volontà venga formata con informazione e consapevolezza e poi rifiutarle ogni valenza se non meramente indicativa (valenza che avrebbe comunque, visto che stiamo parlando pur sempre del rapporto tra un paziente e il suo medico). Questo non è affatto "un punto a favore di una maggiore consapevolezza e partecipazione del paziente", questa è solamente una presa in giro.

(Io devo sì lavorare, ma fondamentalmente aspetto una telefonata :))

Luca/KK | 22.02.09 16:03

Volevo fare una semplice domanda, le leggi attuali impediscono ad un qualsiasi citadino di farsi ricoverare o trasferire in una clinica privata di proprio gradimento?
Nel qual caso se io in uno stato di incoscenza, coma o stato vegetativo avessi lasciato espressa disposizione scritta di essere trasferito in una clinica privata svizzera la cosa può essere impedita dal sospetto ( non importa quanto giustificato ) che lì mi potrebbe essere praticata l'eutanasia?
Se così non fosse la realtà delle cose sarebbe "sei libero di decidere come essere curato salvo il fatto che tu possa essere in pericolo di vita e non sia in grado di spendere abbastanza".
Perchè lo sanno tutti che l'eutanasia nelle cliniche private svizzere è praticata regolarmente.

Pietro | 22.02.09 19:02

Malfido telefonista, "a legislazione vigente posso eccome rifiutarmi di acconsentire ad una cura in mancanza della quale morirei".
Si che puoi rifiutarti. Tanto, se crepi, ti si applica il 150 c.p. ;-)
Peccato che il medico non possa star fermo perché altrimenti commette omicidio. Gli artt.579 e 580 c.p. sono sempre là.
Se proprio vogliamo, il divieto di eutanasia e di suicidio assistito lo aveva già posto Rocco e in modo molto più chiaro dell'attuale d.d.l.
Per cui, se teniamo fermo quel principio, il d.d.l., alla fine, segna un passo in più rispetto a quanto adesso c'é, perché permette una maggiore e più pervasiva influenza del paziente nelle decisioni di cura.
Il punto che non ti piace è la mancata abolizione del 579 e del 580.
Ma lo stato etico, la libertà e compagnia cantando c'entra poco, perché il divieto di omicidio del consenziente non abbisogna di una fondazione teologica.
Che poi il concetto di "persona" e di "dignità della persona" sia frutto delle perverse farneticazioni di preti e parapreti (Maritain in testa, che scrisse la Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1944) è sgradevole, lo capisco, ma è,purtroppo, un dato storico ineliminabile.

E, infine,l'ultimo e diabolico problema.
"si è tanto parlato di solidarietà, vita indisponibile ecc. ecc., ma alla fin fine tutti quelli che si sono occupati della poveretta hanno preteso eccome di farsi pagare".
Riprendiamo in mano i doveri inderogabili di solidarietà di cui all'art.2 Cost. (alla mano), che dici?
Parliamo di doveri, non di diritti, così, giusto per fare gli eccentrici.
Ho fascicolato tutto e vado a dormire.
'Notte.

etienne64 | 22.02.09 23:12

Etienne, vabbe' che sei un avvocato (io pure d'altronde :)), ma la smettiamo di scambiare surrettiziamente "rifiuto della terapia" con "omicidio del consenziente"?
A norme vigenti, io posso rifiutare di farmi operare di appendicite e il medico non mi ci può obbligare, anche se dalla amnata operazione deriverà la morte. Con la nuova legge non è più così. Il problema è questo, non il 579 e 580 c.p.

Pietro, salvo casi eccezionali la legge penale italiana è obbligatoria solo nel territorio italiano, non all'estero. Quel che accade nelle cliniche svizzere non è soggetto alla nostra legge penale. Quindi, quel che dici (finisce per diventare una legge che non tocca i ricchi, come l'inseminazione artificale ecc.) è vero.

Luca/KK | 23.02.09 09:38

No, non la smetto. Perché il problema è quello. Sorry.

Cassazione penale , sez. I, 11 luglio 2002, n. 26446
Il consenso dell'avente diritto, quale causa di giustificazione (art. 50 c.p.) è efficace se riguarda diritti dei quali la persona consenziente può disporre. Deve essere considerato indisponibile il diritto alla vita, posto che l'art. 579 c.p. dispone nel senso della illiceità penale dell'omicidio del consenziente; d'altra parte l'uomo non "dominus membrorum quorum", come si desume dall'art. 5 c.c., per cui è proibita qualsiasi alterazione del corpo incidente in modo apprezzabile, temporaneamente o definitivamente sul valore dell'individuo, impedendogli di adempiere i suoi doveri e di esercitare i suoi diritti.

Poi, ovviamente ci sono le voci contrarie:

Tribunale Roma, 17 ottobre 2007
La condotta del medico che stacca il respiratore meccanico da paziente affetto da gravissima distrofia fascio-scapoloomerale su richiesta dello stesso, così cagionandone la morte, benché integri il fatto tipico e l'elemento psicologico del delitto di omicidio del consenziente di cui all'art. 579 c.p., va considerata lecita in quanto scriminata, ex art. 51 c.p., dall'adempimento del dovere di rispettare la volontà consapevole ed informata del paziente di interrompere la terapia in atto.

Come diavolo faccia logicamente Trib. Roma a creare un "doppio" consenso, rimane un mistero (è integrata la fattispecie del 579 e non del 575 perché c'é il consenso; la fattispecie del 579 è scriminata perché c'é il consenso, boh).

Indovina un po' a chi si riferisce 'sto Trib. Roma.

Quindi: il nostro ordinamento sarà fascista, clericale, reazionario etc etc. ma, se parliamo di diritto positivo, questa è la suituazione. Non ci son santi: il medico ha una posizione di garanzia nei confronti del paziente ergo vale per lui la clausola di equivalenza del 40 II comma c.p. Quindi, se lascia crepare il paziente, risponde di omicidio del consenziente.

Oppure spiegami da dove ricavi il tuo assunto, perché davvero non lo capisco.

etienne64 | 23.02.09 11:35

Aggiunta curiosa:
La condotta consistente nell’agevolazione di un tentativo di suicidio, che però non avviene, e nel successivo omicidio del mancato suicida a tanto consenziente configura, in capo all’agente, tanto il delitto previsto dall’art. 580, comma 1, seconda parte c.p. quanto il delitto previsto dall’art. 579 c.p..

Uff. Indagini preliminari Bari, 17 ottobre 2006

etienne64 | 23.02.09 11:38

Ci provo, anche se a me sembra chiaro.
Omicidio del consenziente: il paziente - capace di intendere e di volere - richiede che il medico *compia* un atto che vada a incidere sulla sua integrità fisica e che conduca alla morte (es.: che si stacchi un respiratore, che si stacchi un sondino). Non si può costringere il medico a farlo, perché sarebbe omicidio del consenziente (pur con tutti i dubbi di legittimità costituzionale, già evidenziati nel caso Welby).
Rifiuto del trattamento: prima di una operazione necessaria per salvarmi la vita, il paziente, capace di int. e vol., rifiuta. Non lo si può costringere, a legislazione vigente; col ddl in esame, probabilmente, sì.
Lo so benissimo che ci sono dei casi in cui le due fattispecie si sovrappongono, ma esistono anche dei casi chiaramente diversi, come gli esempi che ti ho appena fatto io.

Luca/KK | 23.02.09 11:45

Allora. Da noi la distinzione tra eutanasia passiva e eut. attiva non regge e ciò in forza della clausola di equivalenza (sempre il solito 40/II c.p.)
Poi, uno può non farsi curare. Lecito oggi e lecito domani. Non vai dal dottore, non vai a farti le cure e ciao. Non ti possono venire a prendre a casa.
E il medico non ha problemi perché non ha assunto effettivamente alcuna posizione di garanzia e quindi non può essere chiamato a rispondere.
Il problema si pone quando decidi di farti curare.
Ok, hai deciso di farti togliere l'appendice.
Puoi dire al medico, per tornare al caso di ieri, no, i punti non me li metti?

Secondo punto. Da dove ricavi che dal d.d.l. il medico possa andare a prendere manu militari qualcuno a casa per curarlo??


Insomma, a me sembra che il D.d.l. semplicemente mantiene la situazione attuale, rafforzando un po' la gestione del consenso.
E, tra le altre, il d.d.l. semplicemente cerca (malamente come scrittura) di dare dignità legslativa alle assunzioni del Comitato di bioetica e della elaborazione sottostante al codice deontologico dei medici.

Vorrei sottolineare, insomma, che la posizione mediana espressa dal d.d.l. non è il parto fulminante di un governo tirato a dover far qualcosa, ma è la fotografia delle posizioni mediane attualmente presenti nel dibattito sul punto.
Vedi, sempre sul sito della fondazione Veronesi, il saggio di D'Avack e, dai, anche quello di Alpa che almeno ha il pregio di fare una bella cronistoria del dibattito.


etienne64 | 23.02.09 12:05

Etienne, io NON lo so se domani si potrà essere costretti a un trattamentos anitario necessario per salvare la vita, o meno. Ma temo di sì, visto che all'art. 3.2 si dice che "Il divieto di accanimento terapeutico non può legittimare attività che direttamente o indirettamente, per loro natura o nelle intenzioni di chi li richiede o li pone in essere, configurino pratiche di carattere eutanasico o di abbandono terapeutico", che all'art. 2.2 si dice che "L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza non può in nessun caso essere orientata al prodursi o consentirsi della morte del paziente, attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute, da cui in scienza e coscienza si possa fondatamente attendere un beneficio per il paziente" e anche da varie altre norme (tipo il 9.2.) che si applicano letteralmente ai soli casi di incapaci. Il 'sistema' che emerge sembra inequivoco, e non è un bel vedere, almeno se lo guardiamo da un punto di vista 'liberale'.

Luca/KK | 23.02.09 12:16

In particolare, nel senso che indicavo, a me sembrano MOLTO preoccupanti il concetto di "abbandono terapeutico" di cui all'art. 3.2 e la frase "non può in nessun caso essere orientata al prodursi o consentirsi della morte del paziente, attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute, da cui in scienza e coscienza si possa fondatamente attendere un beneficio per il paziente" di cui al 2.2. Perché qui non si scappa: NON si sta parlando di eutanasia e NON si sta parlando di pazienti incapaci di int. e di volere.

Luca/KK | 23.02.09 12:28

Lasciamo stare la Cost. quando non c'entra e usiamola quando c'entra, invece.

Allora. Prima questione.
1. Il 579 c.p. e il 5 c.c. NON sono incostituzionali (per interpretazione maggioritaria).
2. Quindi il 32 NON impone di considerare la vita come disponibile.
3. Il 579 c.p. e il 5 c.c. NON costituzionalmente necessitati.
4. Quindi il 32 NON impone di inserire nell'ordinamento delle norme di contenuto analogo a quelle del 579 c.p. e del 5 c.c. e quindi il 32 (o altro artt.) NON impone di considerare la vita indisponibile.

Sicché, smettiamola di tirare per la giacchetta la Cost. che qui è neutra.

Seconda qeustione.
Ove sia possibile dare un'interpretazione tale da salvaguardare la congruità costituzionale di una norma, è scorretto ermeneuticamente interpretare la norma nel senso che risulti incostituzionale.
L'interpretazione che dai tu forza la norma del D.d.l. nel senso della incostituzionalità, perché ti porta a dire che il d.d.l. starebbe generalizzando in TSO a tutti i trattamenti che possano anche solo vagamente avere una funzione "salvavita" (rimarrebero,secondo la tua interpretazione, fuori solo i trattamenti estetci, I suppose).
Puntando dirtta dritta all'incostituzionalità, questa non è una operazione ermeneutica corretta.

Conclusione: abbi meno preoccupazioni "liberali" e vedrai che, non solo la vita ti sorriderà, ma darai pure interpretazioni più corrette rispetto ad una costituzione liberale come la nostra. ;-)

etienne64 | 23.02.09 12:42

Anche lasciando perdere la Costituzione, continuo a non vedere in che altro senso si può interpretare una norma che dice che "L'attività medica... non può in nessun caso essere orientata al prodursi o consentirsi della morte del paziente, attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute, da cui in scienza e coscienza si possa fondatamente attendere un beneficio per il paziente". E te lo dico proprio perché interpreto la norma secondo il principio ermeneutico primo, cioè il principio di conservazione: se la norma volesse dire che il medico non ha voce in capitolo (nel senso che, non è tenuto a cooperare, ma non può neppure impedirla) sulla scelta del paziente di rifiutare una cura anche in caso di pericolo di vita, allora la norma è del tutto inutile. La norma vuol dire proprio il contrario: il parere del medico è necessario e quindi la scelta del paziente è illegittima.
E l'art. 2.2 mi sembra ancora più limpido in questa direzione.
Tutto questo può piacere o meno, ma è INDUBBIO che sia in contrasto radicale col 32 Cost. Che ti piaccia o meno :))

Del resto, anche se sui pareri dei parrucconi considero legittimo impiegare un sano scetticismo, e anche se lo considero un argomento di scarso valore, noto che gli stessi Alpa e Patti, insieme a molti altri, sul ddl hanno espresso una posizione non diversa dalla mia...

Luca/KK | 23.02.09 13:17

I "dubbi di legittimità costituzionale, già evidenziati nel caso Welby)" che hanno suscitato la tua reazione, sono i casi di rifiuto del trattamento medico già iniziato. Esemplificando, e parlando sempre esclusivamente di pazienti capaci di int. e vol., diamo due casi:
i) un tizio è completamente paralizzato dal collo in giù, per sopravvivere deve essere alimentato da terzi. Il tizio rifiuta di essere cibato perché vuole morire.
ii) Lo stesso tizio in un primo momento ha acconsentito ad essere intubato per venire idratato e alimentato artificialmente, ma in un secondo momento cambia idea e vuole che i sondini e tubi vengano staccati.
Le due situazioni non sono molto diverse, salvo che ahimé giuridicamente: la prima scelta a legislazione vigente è perfettamente lecita, la seconda no (è omicidio del consenziente), eppure entrambe sono chiaramente coperte dalla disciplina dell'art. 32 Cost. e di innumerevoli altre norme che attribuiscono piena validità alla scelta del paziente di rifiutare, in qualunque momento (quindi, anche a trattamento già iniziato), un trattamento medico*. Ecco perché dicevo
che il caso Welby ha sollevato serissimi dubbi di costituzionalità.


*Dato che siamo entrambi due persone di buon senso, mi aspetto ovviamente che tu non mi faccia l'obiezione più idiota dei cattolici e dei PDLini, cioè che l'alimentazione e idratazione artificiale nons arebbe un trattamento medico.

Luca/KK | 23.02.09 13:33

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